Art. 7 Regolamenti 1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento: 1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; 2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'articolo 8; 3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui all'articolo 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonche' definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilita' allo stesso soggetto; 4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle attivita' scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure trasparenti di valutazione comparativa; 5) facolta' di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione; b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilita' e alla finanza: 1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilita' economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 2) facolta' per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita', con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.
Note all'art. 7: - L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168, cosi' recita: "Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti. 2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli enti di cui al presente articolo: a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale; b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali; c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4". - Per il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 10. - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioniobiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3". - L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), cosi' recita: "1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma".