Art. 2. Requisiti e modalita' per l'iscrizione 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, che hanno i requisiti indicati all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e intendono iscriversi nell'elenco, devono presentare domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale. 2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, allegando altresi' idonea documentazione comprovante che la costituzione dell'associazione sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda; b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, la regolare tenuta dei libri contabili nonche' il numero degli iscritti e la presenza sul territorio di cui al punto c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, alla data di presentazione della domanda; d) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita' ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione del responsabile della singola sede dell'associazione stessa; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima e che altresi' non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione; g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante che l'associazione non svolge attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni. 3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso. 4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volonta' di aderirvi. 5. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui al punto c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5, commi 2, punto c), e 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse.