Art. 2. 
                Requisiti e modalita' per l'iscrizione 
  1. Le associazioni dei consumatori e  degli  utenti,  che  hanno  i
requisiti indicati all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.  281
e  intendono  iscriversi  nell'elenco,  devono  presentare   domanda,
sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente  la  denominazione
dell'associazione e la sede legale. 
  2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
  a)  copia  autentica   dell'atto   costitutivo   dell'associazione,
allegando  altresi'  idonea   documentazione   comprovante   che   la
costituzione dell'associazione sia avvenuta  almeno  tre  anni  prima
della data di presentazione della domanda; 
  b)  copia  autentica  dello  statuto  vigente   che   sancisca   un
ordinamento a base democratica e  preveda  come  scopo  esclusivo  la
tutela dei diritti dei consumatori e  degli  utenti,  senza  fini  di
lucro; 
  c) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
legale rappresentante dell'associazione concernente la tenuta  di  un
elenco degli  iscritti,  aggiornato  annualmente,  con  l'indicazione
delle quote  versate  direttamente  all'associazione  per  gli  scopi
statutari, la regolare tenuta dei libri contabili nonche'  il  numero
degli iscritti e la presenza sul territorio di cui al  punto  c)  del
comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio  1998,  n.
281, alla data di presentazione della domanda; 
  d) copia autentica del  bilancio  annuale  delle  entrate  e  delle
uscite contenente l'indicazione delle quote versate  dagli  associati
o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione,  del
rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione  delle  quote
versate dagli associati; 
  e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione  nel  triennio
precedente, sottoscritta dal legale  rappresentante,  ed  ogni  altra
documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita'  ed  a
fornire  notizie  sull'articolazione  territoriale   e   sulle   sedi
operative, con l'indicazione  del  responsabile  della  singola  sede
dell'associazione stessa; 
  f) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  dai
legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi non
hanno subito alcuna condanna,  passata  in  giudicato,  in  relazione
all'attivita' dell'associazione medesima e che altresi' non rivestono
la qualifica di  imprenditori  o  di  amministratori  di  imprese  di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,  per  gli  stessi
settori in cui opera l'associazione; 
  g) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
legale rappresentante che  l'associazione  non  svolge  attivita'  di
promozione o  pubblicita'  commerciale  avente  per  oggetto  beni  o
servizi prodotti da terzi e  non  ha  connessione  di  interessi  con
imprese di produzione o di distribuzione e  si  impegna  a  mantenere
tali preclusioni. 
  3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo  di
cinque  anni  tutta  la  documentazione  connessa  al  possesso   dei
requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  e  di   presentarla   alla
Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato,  per
gli eventuali controlli o in caso di contenzioso. 
  4. Per iscritti all'associazione  si  intendono  coloro  che  hanno
espressamente manifestato la volonta' di aderirvi. 
  5.   Per   la   base   di   calcolo   dell'aliquota   di   iscritti
all'associazione rispetto alla popolazione  presente  sul  territorio
nazionale, regionale o provinciale, di cui al punto c) del comma 2  o
al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio  1998,  n.  281,  fa
fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile. 
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per  il  testo  dell'art. 5, commi   2, punto c), e 5,
          della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle
          premesse.