Art. 3. Norme procedimentali 1. La Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, regolarizzata o completata. Per le domande presentate entro il 30 giugno 1999 il suddetto termine e' di novanta giorni. 2. Qualora la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato richieda notizie o documenti all'associazione interessata, il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. 3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria e' notificato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto ministeriale. 4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.