Art. 3. 
                         Norme procedimentali 
  1. La Direzione generale  per  l'armonizzazione  e  la  tutela  del
mercato conclude l'istruttoria entro sessanta giorni  dalla  data  di
ricevimento della domanda, regolarizzata o completata. Per le domande
presentate entro il 30 giugno 1999 il suddetto termine e' di  novanta
giorni. 
  2. Qualora la Direzione generale per l'armonizzazione e  la  tutela
del   mercato   richieda   notizie   o   documenti   all'associazione
interessata, il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere  per
una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. 
  3.  Entro  il  termine  di  quindici   giorni   dal   completamento
dell'istruttoria  e'  notificato  all'associazione   interessata   il
provvedimento finale, adottato con decreto ministeriale. 
  4.   Il   provvedimento   con    esito    favorevole    all'istanza
dell'associazione  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.