Art. 6. Cancellazione dall'elenco 1. L'accertamento da parte della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. 2. La cancellazione dall'elenco e' adottata con decreto ministeriale e notificata alla associazione interessata. 3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.