Art. 6. 
                      Cancellazione dall'elenco 
  1.  L'accertamento  da   parte   della   Direzione   generale   per
l'armonizzazione e la tutela del mercato della perdita anche  di  uno
solo   dei   requisiti   prescritti   comporta    la    cancellazione
dell'associazione dall'elenco. 
  2.  La  cancellazione   dall'elenco   e'   adottata   con   decreto
ministeriale e notificata alla associazione interessata. 
  3. Il provvedimento  di  cancellazione  dall'elenco  e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.