Art. 7. Norma transitoria 1. Fino al 31 dicembre 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, iscrive nell'elenco, in via provvisoria e con effetto fino alla suddetta data, ai sensi dell'articolo 8 della legge, le associazioni che, pur non in possesso dei requisiti numerici di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e fermi i restanti requisiti, siano positivamente valutate sulla base dell'ampiezza e della rilevanza dell'attivita' effettivamente svolte a tutela dei consumatori e degli utenti nonche' dell'operativita' e dell'articolazione territoriale delle strutture organizzative delle associazioni stesse, tenuto conto dell'entita' dello scostamento dai predetti requisiti numerici. 2. Il parere di cui al comma 1 e' richiesto, al completamento dell'istruttoria della domanda, nella prima seduta utile del detto Consiglio. 3. Per l'istruttoria della domanda la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato procede come stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente regolamento. 4. Con decreto ministeriale viene confermata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'iscrizione nell'elenco dell'associazione, gia' iscritta ai sensi del comma 1, che consegue il requisito carente e presenta entro il 15 dicembre 1999 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa, concernente il numero degli iscritti e la presenza sul territorio. 5. Le associazioni a suo tempo iscritte ai sensi del comma 1, ed automaticamente decadute il 1 gennaio 2000, che hanno conseguito successivamente il requisito carente possono presentare per la reiscrizione, entro il 30 giugno 2000, la sola documentazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento. In tal caso i termini per l'istruttoria di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono ridotti a trenta giorni. 6. I decreti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ialiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 gennaio 1999 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 2
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 8 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' il seguente: "Art. 8 (Norma transitoria). - 1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'art. 4 e' composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed e' integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, ove gia' non rappresentate nella Consulta. 2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'art. 4, puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'art. 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo art. 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1". - Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge 30 luglio 1998, n. 218, si veda nelle note alle premesse.