Art. 7. 
                          Norma transitoria 
  1. Fino  al  31  dicembre  1999  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il  parere
del Consiglio nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  iscrive
nell'elenco, in via provvisoria e  con  effetto  fino  alla  suddetta
data, ai sensi dell'articolo 8 della legge, le associazioni che,  pur
non in possesso dei requisiti numerici di cui  alla  lettera  c)  del
comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e fermi i
restanti  requisiti,  siano   positivamente   valutate   sulla   base
dell'ampiezza e della rilevanza dell'attivita' effettivamente  svolte
a tutela dei consumatori e degli utenti nonche'  dell'operativita'  e
dell'articolazione territoriale delle strutture  organizzative  delle
associazioni stesse, tenuto conto dell'entita' dello scostamento  dai
predetti requisiti numerici. 
  2. Il parere di cui al  comma  1  e'  richiesto,  al  completamento
dell'istruttoria della domanda, nella prima seduta  utile  del  detto
Consiglio. 
  3. Per  l'istruttoria  della  domanda  la  Direzione  generale  per
l'armonizzazione e la tutela del mercato procede  come  stabilito  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente regolamento. 
  4. Con decreto ministeriale viene confermata,  a  decorrere  dal  1
gennaio  2000,  l'iscrizione  nell'elenco   dell'associazione,   gia'
iscritta ai sensi del comma 1, che consegue il  requisito  carente  e
presenta  entro  il  15  dicembre  1999   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto   di   notorieta',   resa   dal    legale    rappresentante
dell'associazione stessa, concernente il numero degli iscritti  e  la
presenza sul territorio. 
  5. Le associazioni a suo tempo iscritte ai sensi del  comma  1,  ed
automaticamente decadute il 1  gennaio  2000,  che  hanno  conseguito
successivamente  il  requisito  carente  possono  presentare  per  la
reiscrizione, entro il 30 giugno 2000, la sola documentazione di  cui
all'articolo 5 del presente regolamento. In tal caso  i  termini  per
l'istruttoria di cui all'articolo 3  del  presente  regolamento  sono
ridotti a trenta giorni. 
  6. I decreti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto munito del  sigillo  di  Stato  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
ialiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
   Roma, 19 gennaio 1999 
                                                 Il Ministro: Bersani 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999 
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 2 
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il testo   dell'art. 8 della legge  30 luglio 1998, n.
          281, e' il seguente:
            "Art. 8  (Norma transitoria).  - 1.  Fino al  31 dicembre
          1999, il Consiglio di cui all'art. 4 e' composto dai membri
          della Consulta dei consumatori  e  degli  utenti  istituita
          con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato    11    novembre   1994,   e   successive
          modificazioni,  ed e'  integrato dai  rappresentanti  delle
          associazioni iscritte  nell'elenco di  cui all'art.  5, ove
          gia' non rappresentate nella Consulta.
            2.  Fino    alla  data  di cui   al comma 1, il  Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
          il  parere  del Consiglio di cui all'art. 4, puo' iscrivere
          in  via  provvisoria  nell'elenco   di   cui   all'art.   5
          associazioni  che non   siano in possesso del  requisito di
          cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo art. 5,  fermi
          i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino  alla
          data di cui al comma 1".
            -  Per  il  testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della
          citata legge 30 luglio 1998, n. 218,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.