Art. 11

  1.  Il comitato autorizza lo svolgimento dell'attivita' fiduciaria,
di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, da parte
di  societa'  autorizzate  ai  sensi della medesima legge, diverse da
quelle  di  cui  al capo II, nell'ambito del centro, attenendosi alle
disposizioni di cui ai successivi articoli.
 
           Nota all'art. 11:
            -  Il testo   dell'art.   1 della   legge  23    novembre
          1939,  n.   1966 (Disciplina   delle societa'  fiduciarie e
          di revisione),  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  7
          del 10 gennaio 1940, e' il seguente:
            "Art.  1  -    Sono societa' fiduciarie e di revisione  e
          sono soggette alla presente   legge  quelle  che,  comunque
          denominate,  si  propongono,  sotto  forma   di impresa, di
          assumere l'amministrazione dei   beni per conto  di  terzi,
          l'organizzazione  e  la revisione contabile di aziende e la
          rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
            Sono  escluse  dalla competenza  delle  societa'  di  cui
          al    comma  precedente   le   funzioni   di   sindaco   di
          societa'  commerciale,   di curatore di   fallimento  e  di
          perito  giudiziario  in  materia   civile e penale   e   in
          genere    le   attribuzioni   di   carattere   strettamente
          personale  riservate  dalle  leggi   vigenti esclusivamente
          agli iscritti negli albi professionali e speciali.
            Le  norme della  presente legge  si applicano  anche alle
          societa' estere  le quali,  mediante succursali  o  stabili
          rappresentanze  nel  territorio del  Regno, svolgano alcuna
          delle   attivita'  prevedute  dal  primo  comma  di  questo
          articolo.