Art. 11 1. Il comitato autorizza lo svolgimento dell'attivita' fiduciaria, di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, da parte di societa' autorizzate ai sensi della medesima legge, diverse da quelle di cui al capo II, nell'ambito del centro, attenendosi alle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940, e' il seguente: "Art. 1 - Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali. Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo.