Art. 12 1. Possono essere insediate nel centro le societa' fiduciarie costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni che non siano state assoggettate ad alcuna delle sanzioni previste dalla legge. 2. Esse devono insediare un'apposita struttura operativa, all'interno dei punti franchi di Trieste, presso la quale possono essere svolte esclusivamente le attivita' autorizzate dal comitato. 3. Le attivita' autorizzate possono essere svolte anche per mezzo di affiliate delle societa' di cui al precedente comma 1 o da societa' aventi autonoma personalita' giuridica. 4. Nel caso che ricorrano le ipotesi di cui al comma precedente, le societa' devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo nonche' limitare l'attivita' statutaria esclusivamente al perseguimento delle finalita' proprie del centro, in quanto compatibili con le funzioni fiduciarie. 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nell'ambito del centro, e' subordinata al rilascio di nulla osta da parte del Ministero dell'industria attestante l'insussistenza di procedimenti in atto che possano incidere sull'abilitazione delle societa' nazionali a svolgere la propria attivita'. Il nulla osta e' richiesto anche per le societa' di cui al precedente comma 3. 6. Per le societa' che svolgono attivita' definibile di carattere fiduciario ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, aventi sede anche al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e non assoggettate nel Paese d'origine a controlli di vigilanza riconosciuti dal comitato equivalenti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, l'autorizzazione all'insediamento nel centro e' subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per le societa' fiduciarie ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Nota all'art. 12: - Per il titolo della legge n. 1966/1989 v. nella nota all'art. 11.