Art. 12

  1.  Possono  essere  insediate  nel  centro  le societa' fiduciarie
costituite  in  forma  di  societa'  per  azioni o in accomandita per
azioni  che  non  siano  state  assoggettate ad alcuna delle sanzioni
previste dalla legge.
  2.   Esse   devono   insediare   un'apposita  struttura  operativa,
all'interno  dei  punti  franchi  di Trieste, presso la quale possono
essere svolte esclusivamente le attivita' autorizzate dal comitato.
  3.  Le  attivita' autorizzate possono essere svolte anche per mezzo
di  affiliate  delle  societa'  di  cui  al  precedente  comma 1 o da
societa' aventi autonoma personalita' giuridica.
  4. Nel caso che ricorrano le ipotesi di cui al comma precedente, le
societa'  devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo
nonche'    limitare    l'attivita'   statutaria   esclusivamente   al
perseguimento   delle   finalita'   proprie  del  centro,  in  quanto
compatibili con le funzioni fiduciarie.
  5.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' nell'ambito del
centro,  e'  subordinata  al  rilascio  di  nulla  osta  da parte del
Ministero  dell'industria  attestante l'insussistenza di procedimenti
in   atto  che  possano  incidere  sull'abilitazione  delle  societa'
nazionali a svolgere la propria attivita'. Il nulla osta e' richiesto
anche per le societa' di cui al precedente comma 3.
  6.  Per  le societa' che svolgono attivita' definibile di carattere
fiduciario  ai  sensi  della  legge 23 novembre 1939, n. 1966, aventi
sede   anche  al  di  fuori  dei  Paesi  dell'Unione  europea  e  non
assoggettate   nel   Paese   d'origine   a   controlli  di  vigilanza
riconosciuti dal comitato equivalenti a quelli previsti dalle vigenti
disposizioni  nazionali, l'autorizzazione all'insediamento nel centro
e'  subordinata  all'accertamento  dei  requisiti  richiesti  per  le
societa' fiduciarie ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
 
           Nota all'art. 12:
            - Per il titolo della legge n. 1966/1989  v.  nella  nota
          all'art. 11.