Art. 14 1. Le societa' di cui al presente capo, insediate nel centro, mantengono idonee e separate scritture contabili dell'attivita' ivi svolta. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' emanare istruzioni relative alle comunicazioni di dati e notizie che dette societa' dovranno effettuare ed alle modalita' di tenuta di dette evidenze. 2. Debbono, inoltre, essere istituiti e tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, il libro dei fiducianti ed il registro dei codici dei fiducianti, relativi alle attivita' svolte nel centro.