Art. 14

  1.  Le  societa'  di  cui  al  presente capo, insediate nel centro,
mantengono  idonee  e separate scritture contabili dell'attivita' ivi
svolta. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
potra'  emanare  istruzioni  relative  alle  comunicazioni  di dati e
notizie  che  dette societa' dovranno effettuare ed alle modalita' di
tenuta di dette evidenze.
  2.  Debbono,  inoltre,  essere  istituiti  e tenuti, ai sensi degli
articoli  2214  e seguenti del codice civile, il libro dei fiducianti
ed  il  registro  dei  codici dei fiducianti, relativi alle attivita'
svolte nel centro.