Art. 15

  1.  Il  comitato  previsto  dall'articolo 3, comma 5, della legge 9
gennaio  1991,  n.  19,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione
all'accesso    per    l'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   e
riassicurativa  nei rami danni e nei rami vita nel centro, si attiene
ai criteri di cui ai successivi articoli.
  2.    Nell'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   le   imprese
autorizzate  ad  operare  nel  centro  possono  concludere accordi di
coassicurazione  anche  con  imprese  di assicurazione aventi la sede
legale  nei  Paesi  dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione
Sovietica.
  3.  Rientrano  nel  presente  capo anche le operazioni di carattere
finanziario  poste  in  essere  dalle  imprese  di assicurazione e di
riassicurazione nell'ordinario impiego delle loro risorse.
 
           Nota all'art. 15:
            - Per il  testo del comma 5  dell'art. 3 della legge   n.
          19/1991 v.  nelle note alle premesse.