Art. 15 1. Il comitato previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami danni e nei rami vita nel centro, si attiene ai criteri di cui ai successivi articoli. 2. Nell'esercizio dell'attivita' assicurativa le imprese autorizzate ad operare nel centro possono concludere accordi di coassicurazione anche con imprese di assicurazione aventi la sede legale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione Sovietica. 3. Rientrano nel presente capo anche le operazioni di carattere finanziario poste in essere dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ordinario impiego delle loro risorse.
Nota all'art. 15: - Per il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse.