Art. 16 1. Le imprese di assicurazione e riassicurazione che intendono operare nel centro devono insediare un'apposita struttura operativa all'interno dei punti franchi di Trieste. 2. Tale struttura operativa puo' consistere anche in sedi secondarie di enti e imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea od in uno Stato extracomunitario, ovvero in societa' controllate da questi. 3. Le condizioni necessarie per l'insediamento nel centro sono le medesime previste per il restante territorio italiano. A tale fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate dall'accertamento da parte dell'ISVAP circa la sussistenza delle predette condizioni.