Art. 16

  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e riassicurazione che intendono
operare  nel  centro devono insediare un'apposita struttura operativa
all'interno dei punti franchi di Trieste.
  2.   Tale   struttura  operativa  puo'  consistere  anche  in  sedi
secondarie  di  enti  e imprese di assicurazione e di riassicurazione
aventi  sede  in uno Stato membro dell'Unione europea od in uno Stato
extracomunitario, ovvero in societa' controllate da questi.
  3.  Le  condizioni necessarie per l'insediamento nel centro sono le
medesime  previste  per il restante territorio italiano. A tale fine,
le   richieste   di   autorizzazione   devono   essere   accompagnate
dall'accertamento  da  parte  dell'ISVAP  circa  la sussistenza delle
predette condizioni.