Art. 17 1. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'autorizzazione ad insediare sedi secondarie o societa' controllate e' subordinata, oltre che al possesso delle condizioni di cui all'articolo 16 del presente decreto, alla verifica da parte dell'ISVAP dell'esistenza nel Paese d'origine di condizioni di vigilanza comparabili a quelle previste dall'ordinamento italiano.