Art. 17

  1. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede
al  di  fuori del territorio dell'Unione europea, l'autorizzazione ad
insediare  sedi  secondarie  o  societa'  controllate e' subordinata,
oltre  che  al  possesso  delle condizioni di cui all'articolo 16 del
presente  decreto,  alla  verifica da parte dell'ISVAP dell'esistenza
nel  Paese  d'origine di condizioni di vigilanza comparabili a quelle
previste dall'ordinamento italiano.