Art. 19

  1.  Le  imprese  di  cui  al  presente  capo  insediate  nel centro
mantengono  idonee  e separate scritture contabili dell'attivita' ivi
svolta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 ottobre 1998
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                               Ciampi
                   Il Ministro degli affari esteri
                                Dini
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
              Il Ministro dell'industria, del commercio
                         e dell'artigianato
                               Bersani
               Il Ministro del commercio con l'estero
                              Fantozzi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
  Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio
  n. 376