Art. 19 1. Le imprese di cui al presente capo insediate nel centro mantengono idonee e separate scritture contabili dell'attivita' ivi svolta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 ottobre 1998 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro degli affari esteri Dini Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del commercio con l'estero Fantozzi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998 Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 376