Art. 2

  1.  Le  banche  che  intendono  operare nel centro devono insediare
un'apposita  struttura  operativa  all'interno  dei  punti franchi di
Trieste.
  2.  Tale  struttura  operativa  puo'  consistere  anche in filiali,
sussidiarie  o  affiliate  di  banche  aventi  sede  in uno dei Paesi
dell'Unione europea od in Paesi extracomunitari.
  3.  Le  condizioni  necessarie per l'insediamento nel centro devono
essere  le  medesime  previste per il restante territorio italiano. A
tale  fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate
dall'accertamento  da parte della Banca d'Italia circa la sussistenza
delle predette condizioni.