Art. 2 1. Le banche che intendono operare nel centro devono insediare un'apposita struttura operativa all'interno dei punti franchi di Trieste. 2. Tale struttura operativa puo' consistere anche in filiali, sussidiarie o affiliate di banche aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea od in Paesi extracomunitari. 3. Le condizioni necessarie per l'insediamento nel centro devono essere le medesime previste per il restante territorio italiano. A tale fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate dall'accertamento da parte della Banca d'Italia circa la sussistenza delle predette condizioni.