Art. 3 1. Per le societa' aventi sede al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'autorizzazione ad insediare filiali, sussidiarie o affiliate nel centro e' subordinata, oltre che al possesso delle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, alla verifica da parte della Banca d'Italia dell'esistenza nel Paese d'origine di controlli di vigilanza equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane.