Art. 3

  1.  Per  le  societa'  aventi  sede  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione   europea,   l'autorizzazione   ad   insediare   filiali,
sussidiarie  o  affiliate  nel  centro  e'  subordinata, oltre che al
possesso  delle  condizioni  di  cui all'art. 2 del presente decreto,
alla  verifica da parte della Banca d'Italia dell'esistenza nel Paese
d'origine  di  controlli  di  vigilanza equivalenti a quelli previsti
dalle disposizioni italiane.