Art. 6

  1.  Il  comitato  previsto  dall'articolo 3, comma 5, della legge 9
gennaio  1991,  n.  19,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione per
poter  operare  nel  centro,  a favore di societa' di intermediazione
mobiliare,  di  societa'  fiduciarie  iscritte nella sezione speciale
dell'albo  di  cui  all'articolo 9, del decreto legislativo 23 luglio
1996,  n.  415,  ai sensi del quarto comma dell'art. 60, dello stesso
decreto legislativo, e di societa' finanziarie, si attiene ai criteri
indicati nei successivi articoli.
 
           Note all'art. 6:
            -  Per il  testo del  comma  5 dell'art.  3 della  citata
          legge  n.  19/1991 v. nelle note alle premesse.
            - Il testo    dell'art.  9  del  decreto  legislativo  23
          luglio  1996,  n.   415   (Recepimento della   direttiva n.
          93/22/CEE del  10 maggio  1993 relativa  ai    servizi   di
          investimento    nel   settore    dei   valori immobiliari e
          della direttiva n.   93/6/CEE del 15  marzo  1993  relativa
          all'adeguatezza   patrimoniale      delle   imprese      di
          investimento   e degli enti  creditizi),    pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9
          agosto 1996, e' il seguente:
            "Art.  9  (Albo).  -  1. La CONSOB iscrive in un apposito
          albo  le  SIM  e  le      imprese    di        investimento
          extracomunitarie.       Le    imprese      di  investimento
          comunitarie sono iscritte in un  apposito  elenco  allegato
          all'albo.
            2.   Le   imprese  d'investimento   indicano  negli  atti
          e    nella  corrispondenza  gli   estremi   dell'iscrizione
          all'albo o all'elenco".
            -  Il  testo del comma 4  dell'art. 60 del citato decreto
          legislativo n. 415/1996, e' il seguente:
            "4. Le societa' fiduciarie che, alla  dala di entrata  in
          vigore  del  presente    decreto,  sono    iscritte   nella
          sezione speciale  dell'albo previsto   dall'art.   3  della
          legge   2   gennaio  1991, n.  1,  devono introdurre  nella
          denominazione    sociale    le    parole    "societa'    di
          intermediazione  mobiliare"    entro  novanta  giorni. Esse
          continuano  a  prestare  il  servizio  di     gestione   di
          portafogli   d'investimento,  anche  mediante  intestazione
          fiduciaria,  e sono iscritte di   diritto  in  una  sezione
          speciale    dell'albo  previsto  dall'art. 9;   non possono
          essere autorizzate a  svolgere    servizi  di  investimento
          diversi    da  quello  di  gestione    di  portafogli    di
          investimento  a meno  che non  cessino di operare  mediante
          intestazione  fiduciaria.   Dalla data  di iscrizione nella
          sezione speciale dell'albo, le  stesse sono  soggette  alle
          norme  del  presente decreto e non si applicano la legge 23
          novembre 1939, n.  1966  e   il decreto-legge   5    giugno
          1986,  n. 233,  convertito  con modificazioni dalla legge 1
          agosto 1986, n. 430".