Art. 6 1. Il comitato previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per poter operare nel centro, a favore di societa' di intermediazione mobiliare, di societa' fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ai sensi del quarto comma dell'art. 60, dello stesso decreto legislativo, e di societa' finanziarie, si attiene ai criteri indicati nei successivi articoli.
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari e della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1996, e' il seguente: "Art. 9 (Albo). - 1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco". - Il testo del comma 4 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 415/1996, e' il seguente: "4. Le societa' fiduciarie che, alla dala di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430".