Art. 7 1. Ai fini del presente decreto, per societa' finanziarie si intendono: a) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); b) le societa' che svolgono attivita' di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e relativi provvedimenti di attuazione; c) gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia ovvero che possono essere abilitati a commercializzare proprie quote in Italia, ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dei decreti legislativi 25 gennaio 1992, numeri 83 e 84, 27 gennaio 1992, n. 86 e delle leggi 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86; d) le altre societa' svolgenti le attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, come convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, aventi i requisiti di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' capitale e riserve non inferiori a lire 20 miliardi. 2. Possono essere autorizzate ad operare nel centro anche le filiali di societa' comunitarie ed extracomunitarie che svolgono le attivita' indicate nel comma precedente. 3. Ai soggetti autorizzati si applicano le norme di vigilanza previste dalle vigenti disposizioni.
Note all'art. 7: - Il titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, riguarda: "Soggetti operanti nel settore finanziario". - La legge 21 febbraio 1991, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 1991, reca: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa". - La legge 23 marzo 1983, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983, reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare". - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: "Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita' europea (OICVM)". - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: "Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV)". - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: "Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE". - La legge 14 agosto 1993, n. 344, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1993, reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi". - La legge 25 gennaio 1994, n. 86, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994, reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi". - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 191, n. 157), e' il seguente: "2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaira; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito". - Il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (per il titolo v. nota all'art. 7), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, e' il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Itali puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".