Art. 7

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  societa' finanziarie si
intendono:
a) i  soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V
   del  decreto  legislativo  1  settembre  1993, n. 385 (Testo unico
   delle leggi in materia bancaria e creditizia);
b) le   societa'  che  svolgono  attivita'  di  cessione  di  crediti
   d'impresa  di  cui  alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e relativi
   provvedimenti di attuazione;
c) gli  organismi  di investimento collettivo del risparmio istituiti
   in  Italia  ovvero che possono essere abilitati a commercializzare
   proprie quote in Italia, ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77
   e  dei  decreti  legislativi  25  gennaio 1992, numeri 83 e 84, 27
   gennaio  1992,  n.  86  e  delle leggi 14 agosto 1993, n. 344 e 25
   gennaio 1994, n. 86;
d) le  altre  societa'  svolgenti le attivita' di cui all'articolo 4,
   comma  2,  del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, come convertito
   dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, aventi i requisiti di cui agli
   articoli  106  e  107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
   385, nonche' capitale e riserve non inferiori a lire 20 miliardi.
  2.  Possono  essere  autorizzate  ad  operare  nel  centro anche le
filiali  di  societa' comunitarie ed extracomunitarie che svolgono le
attivita' indicate nel comma precedente.
  3.  Ai  soggetti  autorizzati  si  applicano  le norme di vigilanza
previste dalle vigenti disposizioni.
 
           Note all'art. 7:
            - Il  titolo V   del decreto   legislativo 1    settembre
          1993,    n. 385 (Testo   unico    delle  leggi  in  materia
          bancaria   e   creditizia),  pubblicato  nel    supplemento
          ordinario   alla  Gazzetta    Ufficiale  n.  230  del    30
          settembre  1993,    riguarda:    "Soggetti    operanti  nel
          settore finanziario".
            -  La legge  21 febbraio  1991,  n. 52,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  25 febbraio  1991,  reca:
          "Disciplina  della cessione dei crediti di impresa".
            -  La  legge  23  marzo  1983, n.  77,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.    85  del  28    marzo  1983,  reca:
          "Istituzione   e disciplina dei fondi comuni d'investimento
          mobiliare".
            - Il   decreto legislativo   25 gennaio  1992,    n.  83,
          pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla    Gazzetta
          Ufficiale n. 37  del 14 febbraio 1992,  reca:   "Attuazione
          delle    direttive  n.  85/611/CEE    e   n.    88/220/CEE,
          relative  a  taluni organismi di investimento collettivo in
          valori  mobiliari, con   modifiche alla   legge 23    marzo
          1983,    n. 77, operanti   come   fondi  comuni  aperti  di
          diritto  nazionale  e   per l'emanazione di    disposizioni
          sulla commercializzazione in  Italia di quote di  organismi
          situati  in altri  Paesi della  Comunita' europea (OICVM)".
            -  Il  decreto    legislativo  25  gennaio 1992, n.   84,
          pubblicato nella Gazzetta    Ufficiale  n.    37  del    14
          febbraio    1992, reca:   "Attuazione delle   direttive  n.
          85/611/CEE   e  n.  88/220/CEE,  relative   agli  organismi
          di  investimento collettivo  in valori  mobiliari, operanti
          nella   forma  di  societa'   di  investimento  a  capitale
          variabile (SICAV)".
            - Il   decreto legislativo   27 gennaio  1992,    n.  86,
          pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla    Gazzetta
          Ufficiale n. 37  del 14 febbraio  1992,  reca:  "Disciplina
          dell'offerta  al  pubblico,  in  Italia, di quote di  fondi
          comuni  di  investimento collettivo  in  valori   mobiliari
          esteri,  non  rientranti  nell'ambito di applicazione delle
          direttive n.  85/611/CEE e n. 88/220/CEE".
            -  La legge  14 agosto  1993,   n. 344,   pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  205 del 1
          settembre 1993, reca:  "Istituzione e disciplina dei  fondi
          comuni di investimento mobiliare chiusi".
            -    La legge   25 gennaio  1994,  n. 86,  pubblicata nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  29 del 5
          febbraio  1994, reca:  "Istituzione   e  disciplina     dei
          fondi   comuni  di   investimento immobiliare chiusi".
            -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 3
          maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti   urgenti  per  limitare
          l'uso  del    contante  e  dei  titoli  al  portatore nelle
          transazioni  e  prevenire   l'utilizzazione   del   sistema
          finanziario    a   scopo    di   riciclaggio),   pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  8    maggio  1991,  n.  106   e
          convertito    in  legge,  con  modificazioni, dalla legge 5
          luglio  1991, n. 197 (Gazzetta Ufficiale 6 luglio  191,  n.
          157), e' il seguente:
            "2.  Il   Ministro  del   tesoro,  di   concerto  con   i
          Ministri  dell'interno,  di  grazia  e    giustizia,  delle
          finanze   e    dell'industria,    del        commercio    e
          dell'artigianato,  sentite    la  Banca    d'Italia  e   la
          Commissione nazionale per le societa'  e la borsa (CONSOB),
          determina le condizioni in  presenza  delle    quali  altri
          intermediari  possono,  su  richiesta, essere abilitati dal
          Ministro   del tesoro  ad  effettuare  le  operazioni    di
          trasferimento    di   cui all'art.   1. Tali   intermediari
          devono   comunque   avere per    oggetto    prevalente    o
          svolgere   in  via prevalente  una  o  piu'  delle seguenti
          attivita':    concessione    di  finanziamenti        sotto
          qualsiasi    forma,  compresa   la   locazione finanziaira;
          assunzione di   partecipazioni; intermediazione  in  cambi;
          servizi  di  incasso,  pagamento  e  trasferimento di fondi
          anche mediante emissione e gestione di carte di credito".
            -  Il testo  degli articoli   106 e   107  del    decreto
          legislativo    1  settembre  1993, n. 385 (per il titolo v.
          nota all'art. 7), pubblicato  nel    supplemento  ordinario
          alla    Gazzetta Ufficiale  n.  230 del  30 settembre 1993,
          e' il seguente:
            "Art.  106    (Elenco generale).   - 1.   L'esercizio nei
          confronti del pubblico  delle   attivita'   di   assunzione
          di   partecipazioni,  di concessione di finanziamenti sotto
          qualsiasi  forma, di prestazione di servizi di  pagamento e
          di intermediazione in  cambi e'   riservato a  intermediari
          finanziari  iscritti    in un   apposito elenco  tenuto dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
            2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati   nel   comma
          1    possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.   L'iscrizione    nell'elenco    e'  subordinata    al
          ricorrere  delle seguenti condizioni:

            a)  forma    di  societa'    per azioni, di   societa' in
          accomandita per azioni,  di  societa'  a    responsabilita'
          limitata  o  di  societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)   capitale  sociale  versato  non inferiore  a  cinque
          volte  il capitale  minimo  previsto per  la   costituzione
          delle societa'  per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
            4. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca  d'Italia  e
          l'UIC:
            a) specifica  il contenuto  delle attivita'  indicate nel
          comma 1, nonche' in  quali circostanze  ricorra l'esercizio
          nei    confronti  del  pubblico. Il credito al consumo   si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)   per   gli   intermediari   finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo', in   deroga  a  quanto
          previsto  dal    comma 3, vincolare la  scelta della  forma
          giuridica,    consentire  l'assunzione    di  altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.    Le  modalita'    di  iscrizione    nell'elenco sono
          disciplinate dal Ministro   del  tesoro,    sentito  l'UIC;
          l'UIC  da'    comunicazione  delle  iscrizioni  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB.
            6.    L'UIC    puo'     chiedere   agli      intermediari
          finanziari      la  comunicazione di   dati e   notizie per
          verificare il  permanere delle condizioni per  l'iscrizione
          nell'elenco.
            7.  I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso gli intermediari    finanziari
          comunicano   all'UIC,   con  le  modalita'    dallo  stesso
          stabilite, le cariche    analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
            "Art.  107  (Elenco    speciale).  - 1. Il Ministro   del
          tesoro, sentite la   Banca     d'Italia   e   la    CONSOB,
          determina    criteri    oggettivi, riferibili all'attivita'
          svolta, alla  dimensione e al  rapporto tra indebitamento e
          patrimonio, in   base ai    quali  sono    individuati  gli
          intermediari  finanziari  che  si  devono  iscrivere  in un
          elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
            2. La Banca d'Italia, in  conformita' delle deliberazioni
          del  CICR,  detta   agli intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale disposizioni  aventi  ad    oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il    contenimento del rischio   nelle sue
          diverse      configurazioni   nonche'      l'organizzazione
          amministrativa  e    contabile  e i   controlli interni. La
          Banca d'Itali puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
          provvedimenti  specifici  nei   confronti      di   singoli
          intermediari    per le materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento a determinati   tipi di  attivita'    la  Banca
          d'Italia    puo'  inoltre   dettare disposizioni   volte ad
          assicurare il regolare esercizio.
            3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia,  con  le
          modalita'  e  nei  termini da essa  stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
            4.  La Banca  d'Italia puo'   effettuare ispezioni    con
          facolta'    di  richiedere  l'esibizione di documenti e gli
          atti ritenuti necessari.
            4-bis. La Banca d'Italia puo'  imporre agli  intermediari
          il   divieto   di   intraprendere   nuove   operazioni  per
          violazione di norme di legge o di disposizioni  emanate  ai
          sensi del presente decreto.
            5.  Gli  intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche nell'elenco generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".