Art. 8

  1.  Le  societa'  di cui al presente capo che intendono operare nel
centro  devono  insediare un'apposita struttura operativa all'interno
dei punti franchi di Trieste.
  2.  Tale  struttura  operativa  puo'  consistere  anche in filiali,
sussidiarie  o  affiliate  di  societa'  aventi sede in uno dei Paesi
della Comunita' europea o in Paesi extracomunitari.
  3.  Le  condizioni  necessarie per l'insediamento nel centro devono
essere  le  medesime  previste per il restante territorio italiano. A
tale  fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate
dall'accertamento  da  parte  dell'autorita'  di vigilanza competente
circa la sussistenza delle predette condizioni.