Art. 8 1. Le societa' di cui al presente capo che intendono operare nel centro devono insediare un'apposita struttura operativa all'interno dei punti franchi di Trieste. 2. Tale struttura operativa puo' consistere anche in filiali, sussidiarie o affiliate di societa' aventi sede in uno dei Paesi della Comunita' europea o in Paesi extracomunitari. 3. Le condizioni necessarie per l'insediamento nel centro devono essere le medesime previste per il restante territorio italiano. A tale fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate dall'accertamento da parte dell'autorita' di vigilanza competente circa la sussistenza delle predette condizioni.