Art. 3.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per
l'anno 1999  ed in lire  646 milioni annue  a decorrere dal  2000, si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della   programmazione  economica   per  l'anno   1998,  allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.