(Accordo- art. 10)
  Art. 10. - Le due Parti favoriranno  la  cooperazione  nei  settori
dell'archeologia,  paleontologia,   antropologia,   conservazione   e
restauro  dei  beni  culturali,  anche  attraverso  lo   scambio   di
informazioni ed esperienze, eventualmente anche  d'intesa  con  altri
paesi  ed  organizzazioni  internazionali.  A  tale   riguardo   Esse
faciliteranno le attivita' delle missioni  di  una  Parte  contraente
operante nel territorio dell'altra Parte.