Art. 10. - Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attivita' delle missioni di una Parte contraente operante nel territorio dell'altra Parte.