(Accordo- art. 17)
  Art. 17. - Il presente accordo rimarra' valido per un periodo di 
tempo illimitato. Ciascuna  Parte  potra'  denunciarlo  in  qualsiasi
momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi
dopo la sua notifica  all'altra  Parte  contraente  e  non  incidera'
sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il  periodo
di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano 
diversamente. 
  In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali in lingua italiana ed 
inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                 PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                  REPUBBLICA FEDERALE
    

              Parte di provvedimento in formato grafico