(Accordo- art. 2)
  Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione
accademica tra  i  due  Paesi,  attraverso  l'intensificazione  delle
intese interuniversitarie, lo scambio di  professori  e  ricercatori,
l'avvio  di  ricerche  congiunte  su  temi  di  interesse  comune   e
l'organizzazione  di  seminari  e  simposi.  Esse   si   informeranno
reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e  su  quelle
che si accingono a concludere al fine di assicurare il  perseguimento
degli obiettivi del presente Accordo.