(Accordo- art. 5)
  Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti favorira'  le  iniziative
funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e  insegnamento
della lingua, letteratura, civilta' e espressioni piu' tipiche  della
tradizione culturale dell'altro Paese  nelle  proprie  universita'  e
negli  altri  istituti   di   istruzione   superiore,   mediante   il
funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.