Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti favorira' le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civilta' e espressioni piu' tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie universita' e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.