(Accordo- art. 6)
  Art. 6. - Le due Parti promuoveranno la  conoscenza  reciproca  dei
loro  sistemi  scolastici  attraverso  lo  scambio  di  esperti,   ed
avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per  realizzare
scambi di insegnanti e classi.