(Accordo- art. 8)
  Art.  8.  -  Le  due  Parti  collaboreranno  al  fine  di  impedire
l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte
e di altri  beni  culturali  e  di  promuovere  lo  scambio  di  beni
culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti  nei  territori
delle due Parti contraenti.