(Accordo- art. 9)
  Art.  9.  -  Le  due  Parti  incoraggeranno   in   particolare   la
collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare,
del teatro e del  cinema  attraverso  lo  scambio  di  artisti  e  la
partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri  eventi
di rilievo. Esse inoltre scambieranno  mostre  di  adeguato  livello,
rappresentative del patrimonio  culturale  ed  artistico  di  ciascun
Paese.