Art. 9. - Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.