Art. 3.
        Conversione degli importi monetari negli atti di gara

  1.  Le  amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei
valori  monetari  di  cui  all'articolo  2  dopo  aver proceduto alla
conversione  degli  importi  espressi  in  euro  in importi in lire e
viceversa,  in  base  agli  articoli  4  e  5 del regolamento (CE) n.
1103/97  del  Consiglio  del  17  giugno 1997, e, se del caso, con le
modalita',  di  cui  agli  articoli  3 e 4 del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n.
          1103/97 del Consiglio  del 17   giugno 1997,    relativo  a
          talune disposizioni  per l'introduzione dell'euro, viene di
          seguito riportato:
            "Art.  4.  - 1. I tassi  di conversione sono adottati con
          riferimento ad un  euro espresso in  ciascuna delle  monete
          nazionali   degli Stati membri  partecipanti.   Tali  tassi
          si  compongono  di   sei  cifre significative.
            2.  I  tassi di  conversione  non  vengono arrotondati  o
          troncati all'atto della conversione.
            3. I  tassi di  conversione vengono  utilizzati per    le
          conversioni  delle  unita'  euro    nelle  unita' monetarie
          nazionali   e viceversa. Non si  utilizzano  tassi  inversi
          derivati dai tassi di conversione.
            4.   Gli  importi  monetari  da convertire  da  un'unita'
          monetaria nazionale    in    un'altra    vengono      prima
          convertiti   in   un   importo monetario espresso in unita'
          euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra    decimale,
          importo      che    viene      successivamente   convertito
          nell'altra unita' monetaria nazionale.  Non possono  essere
          utilizzati  metodi   alternativi   di  calcolo,   salvo  se
          producono  gli  stessi risultati".
            "Art.  5. -  Gli importi   da pagare   o  contabilizzare,
          in  caso   di arrotondamento   dopo   una  conversione   in
          unita'   euro   effettuata conformemente all'art.  4,  sono
          arrotondati  per eccesso o per difetto al cent piu' vicino.
          Gli    importi monetari da pagare o contabilizzare che sono
          convertiti in  unita' monetarie nazionali  sono arrotondati
          per eccesso  o  per  difetto  all'unita'  divisionale  piu'
          vicina,  ovvero,  conformemente  alle    norme  o  pratiche
          nazionali, ad un multiplo  o ad una  frazione   dell'unita'
          divisionale  o   dell'unita'   della  moneta nazionale.  Se
          l'applicazione  del    tasso   di   conversione   da'    un
          risultato    che    si pone   a   meta',   la   somma viene
          arrotondata  per eccesso".
            - Il testo  degli articoli 3 e 4 del  decreto legislativo
          24 giugno 1998,   n. 213,   recante    "Disposizioni    per
          l'introduzione    dell'euro  nell'ordinamento  nazionale, a
          norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17  dicembre  1997,
          n. 433", e' il seguente:
            "Art.  3  (Calcoli intermedi).  -  1.  Quando  un importo
          in   lire contenuto  in strumenti  giuridici  diversi dalle
          norme vigenti  non costituisce autonomo  importo  monetario
          da  contabilizzare  o  da pagare ed occorre  convertirlo in
          euro,  l'importo    convertito,  salvo  diverso accordo, va
          utilizzato con almeno:
            a)  cinque      cifre   decimali   per   gli      importi
          originariamente espressi in unita' di lire;
            b)    quattro   cifre   decimali      per   gli   importi
          originariamente espressi in decine di lire;
            c) tre cifre  decimali per gli importi    originariamente
          espressi in centinaia di lire;
            d)  due cifre   decimali per gli importi  originariamente
          espressi  in  migliaia  di  lire,  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 4.4 del regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno
          1997.
            2.    Quando  un    importo   in euro   non   costituisce
          autonomo  importo monetario da contabilizzare o  da  pagare
          e'  possibile  trattarlo,  anche  elettronicamente,  con un
          numero di cifre decimali a piacere. Nei  casi  indicati  al
          comma  1  il   numero di  cifre decimali non  puo' comunque
          essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da
          a) a d)".
            "Art.   4 (I   mporti  in    lire  contenuti    in  norme
          vigenti).  -  1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando  un
          importo  in  lire  contenuto  in  norme     vigenti     che
          stabiliscono     tariffe,  prezzi  amministrati  o comunque
          imposti  non  costituisce  autonomo  importo  monetario  da
          pagare  o  contabilizzare  ed  occorre convertirlo in euro,
          l'importo convertito va utilizzato con almeno:
            a)  cinque      cifre   decimali   per   gli      importi
          originariamente espressi in unita' di lire;
            b)    quattro   cifre   decimali      per   gli   importi
          originariamente espressi in decine di lire;
            c) tre cifre  decimali per gli importi    originariamente
          espressi in centinaia di lire;
            d)  due cifre   decimali per gli importi  originariamente
          espressi in migliaia di lire.
             2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
            a) l'art.  2327  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''La    societa' per   azioni   deve costituirsi  con  un
          capitale   non inferiore a   centomila  euro.    Il  valore
          nominale delle  azioni delle societa' di nuova costituzione
          e' di un euro o suoi multipli.'';
            b)  i  commi  primo, secondo e   terzo dell'art. 2474 del
          codice civile sono sostituiti dai seguenti:
            ''La  societa' deve  costituirsi con   un capitale    non
          inferiore  a diecimila euro.
            Le   quote   di   conferimento  dei soci  possono  essere
          di  diverso ammontare, ma in nessun caso  inferiori  ad  un
          euro.
            Se  la   quota di   conferimento e' superiore  al minimo,
          deve essere costituita  da  un  ammontare  multiplo  di  un
          euro.'';
            c)  i    commi primo e secondo  dell'art. 2521 del codice
          civile sono sostituiti dai seguenti:
            ''Nelle  societa' cooperative  nessun  socio puo'   avere
          una    quota superiore   a  cinquantamila euro,  ne'  tante
          azioni il  cui  valore nominale superi tale somma.
            Il  valore nominale  di ciascuna  quota   o azione    non
          puo'    essere  inferiore  a  venticinque   euro. Il valore
          nominale  di ciascuna azione non puo'  essere  superiore  a
          cinquecento euro.'' ;
            d)  il comma  2 dell'art.  29 del  decreto legislativo  l
          settembre 1993, n.  385, e'  sostituito dal seguente:  ''2.
          Il   valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore
          a due euro:'';
            e)  il comma  4 dell'art.  33 del  decreto legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal   seguente:  ''4.
          Il  valore  nominale  di ciascuna   azione non  puo' essere
          inferiore a  venticinque euro  ne' superiore a  cinquecento
          euro.'';
            f)  il comma  4 dell'art.  34 del  decreto legislativo  l
          settembre  1993,    n. 385,   e' sostituito   dal seguente:
          ''4. Nessun   socio puo' possedere     azioni   il      cui
          valore      nominale   complessivo     superi cinquantamila
          euro.'';
            g) il comma  1 dell'art. 10 del decreto legislativo    17
          marzo  1995,  n. 174, e'   sostituito dal seguente: ''1. Il
          capitale delle societa' per  azioni   e    il   fondo    di
          garanzia    delle    societa'  di  mutua assicurazione  non
          possono  essere  inferiori a  cinque  milioni  di euro.'';
            h) il comma  1 dell'art. 12 del decreto legislativo    17
          marzo  1995,  n. 175, e'   sostituito dal seguente: ''1. Il
          capitale delle societa' per  azioni   e    il   fondo    di
          garanzia    delle    societa'   di  mutua assicurazione non
          possono essere inferiori a:
            a)  cinque    milioni  di   euro   quando     l'esercizio
          comprende  le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10,
          11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
            b)  duemilionicinquecentomila    euro  quando l'esercizio
          comprende le assicurazioni dei rami indicati ai  numeri  1,
          2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta
          tabella;
            c)   unmilionecinquecentomila euro    quando  l'esercizio
          comprende le assicurazioni dei rami  indicati ai numeri 9 e
          17  del punto A) della suddetta tabella.''.
            3.  Il  comma 2   si applica fin dal 1 gennaio  1999 alle
          societa' che si  costituiscono  con  capitale  espresso  in
          euro.
            4.  A  decorrere    dal  1 gennaio 1999 il secondo  comma
          dell'art.  2435  del  codice  civile  e'   sostituito   dal
          seguente:
            ''Il bilancio  pubblicato in lire  puo' essere pubblicato
          anche in euro al tasso di conversione''.
            A  decorrere  dal  1  gennaio  2002    il  secondo  comma
          dell'art. 2435 del codice civile e' abrogato.
            5.  Nell'ambito   delle procedure  che saranno  stabilite
          in   sede  di  Unione  europea  per  l'adozione,  ai  sensi
          dell'art.  109  L,  paragrafo 4, del trattato, dei tassi di
          conversione in euro delle monete dei Paesi partecipanti,  e
          anche    in  deroga  all'art.  2, comma 4,   della legge 12
          agosto 1993, n.  312, la Banca d'Italia puo'  rilevare    i
          cambi  contro  lire delle  valute di  cui al  predetto art.
          2 secondo  le modalita' operative e i tempi previsti  dalle
          procedure come sopra stabilite".