Art. 3. Conversione degli importi monetari negli atti di gara 1. Le amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari di cui all'articolo 2 dopo aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e viceversa, in base agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e, se del caso, con le modalita', di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, viene di seguito riportato: "Art. 4. - 1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative. 2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto della conversione. 3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unita' euro nelle unita' monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione. 4. Gli importi monetari da convertire da un'unita' monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unita' euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unita' monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati". "Art. 5. - Gli importi da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unita' euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent piu' vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unita' monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unita' divisionale piu' vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unita' divisionale o dell'unita' della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione da' un risultato che si pone a meta', la somma viene arrotondata per eccesso". - Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", e' il seguente: "Art. 3 (Calcoli intermedi). - 1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'art. 4.4 del regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997. 2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d)". "Art. 4 (I mporti in lire contenuti in norme vigenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002: a) l'art. 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente: ''La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro o suoi multipli.''; b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: ''La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.''; c) i commi primo e secondo dell'art. 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: ''Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a cinquecento euro.'' ; d) il comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: ''2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro:''; e) il comma 4 dell'art. 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: ''4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.''; f) il comma 4 dell'art. 34 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: ''4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.''; g) il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: ''1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro.''; h) il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: ''1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata; b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella; c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.''. 3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che si costituiscono con capitale espresso in euro. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente: ''Il bilancio pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in euro al tasso di conversione''. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile e' abrogato. 5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione europea per l'adozione, ai sensi dell'art. 109 L, paragrafo 4, del trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei Paesi partecipanti, e anche in deroga all'art. 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia puo' rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto art. 2 secondo le modalita' operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite".