Art. 10. (Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86) 1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa". 2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Relazione annuale al Parlamento) - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee per cio' che concerne l'Italia. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attivita' svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso".
Nota all'art. 10: - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2. Si riporta l'art. 2 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Legge comunitaria). - 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: ''Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee''; tale dicitura e' completata dall'indicazione: ''legge comunitaria'' seguita dall'anno di riferimento. 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa".