Art. 10.
             (Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86)
1.  All'articolo  2  della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato
dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente:
"3.  Nell'ambito  della relazione al disegno di legge di cui al comma
2:
a) si riferisce sullo stato di conformita'  dell'ordinamento  interno
al  diritto  comunitario  e  sullo  stato  delle  eventuali procedure
d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza  della
Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari  da  parte  della
Repubblica italiana;
b)  si  fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa;
c) si da' partitamente  conto  delle  ragioni  dell'eventuale  omesso
inserimento  delle  direttive  il  cui termine di recepimento e' gia'
scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade  nel  periodo
di  riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della
delega legislativa".
2. L'articolo 7 della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  come  modificato
dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Relazione annuale al Parlamento) - 1. Entro il 31 gennaio
di  ogni  anno  il  Ministro  competente per le politiche comunitarie
presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare
riferimento alle attivita' del Consiglio  dell'Unione  europea,  alle
questioni  istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea,
alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari  interni
ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b)  la  partecipazione  dell'Italia al processo normativo comunitario
con l'esposizione dei principi e delle  linee  caratterizzanti  della
politica  italiana  nei  lavori preparatori all'emanazione degli atti
normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi  del  Governo
su  ciascuna  politica  comunitaria,  sui  gruppi  di  atti normativi
riguardanti la  stessa  materia  e  su  singoli  atti  normativi  che
rivestono rilievo di politica generale;
c)  l'attuazione  in  Italia  delle politiche di coesione economica e
sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la  loro
utilizzazione,  con  riferimento anche alle relazioni della Corte dei
conti delle Comunita' europee per cio' che concerne l'Italia.
2. Nella relazione di cui al comma  1  sono  chiaramente  distinti  i
resoconti  delle  attivita'  svolte e gli orientamenti che il Governo
intende assumere per l'anno in corso".
 
          Nota all'art. 10:
            - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86,  vedi
          nelle  note  all'art.  2.  Si  riporta l'art. 2 della legge
          suddetta, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  2 (Legge comunitaria). - 1. Il Ministro competente
          per il coordinamento delle politiche comunitarie  trasmette
          alle  Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti
          normativi e di indirizzo emanati dagli  organi  dell'Unione
          europea   e  delle  Comunita'  europee;  verifica,  con  la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di  conformita'  dell'ordinamento interno e degli indirizzi
          di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e  ne
          trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo
          alle   misure   da   intraprendere   per   assicurare  tale
          conformita', alle Commissioni parlamentari  competenti  per
          la  formulazione  di  ogni  opportuna  osservazione ed atto
          d'indirizzo.
            2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti
          d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro  competente  per
          il  coordinamento  delle politiche comunitarie, entro il 31
          gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento,  di  concerto
          con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  con  gli altri
          Ministri  interessati,  un  disegno   di   legge   recante:
          ''Disposizioni  per  l'adempimento degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee'';
          tale   dicitura  e'  completata  dall'indicazione:  ''legge
          comunitaria'' seguita dall'anno di riferimento.
            3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui
          al comma 2:
             a)   si   riferisce   sullo   stato    di    conformita'
          dell'ordinamento  interno  al  diritto  comunitario e sullo
          stato delle eventuali procedure d'infrazione  dando  conto,
          in   particolare,   della  giurisprudenza  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee relativa  alle  eventuali
          inadempienze  e  violazioni  degli  obblighi  comunitari da
          parte della Repubblica italiana;
             b) si fornisce l'elenco delle  direttive  attuate  o  da
          attuare in via amministrativa;
             c)    si    da'   partitamente   conto   delle   ragioni
          dell'eventuale omesso inserimento delle  direttive  il  cui
          termine  di  recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
          termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
          relazione ai tempi previsti per  l'esercizio  della  delega
          legislativa".