Art. 12.
                (Integrazioni al decreto legislativo
                      28 agosto 1997, n. 281).
1.  All'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, dopo le parole: "venti giorni" sono inserite le seguenti:  ";
decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive
comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere".
2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:
"Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta  del  parere,  il
disegno  di  legge  e'  presentato al Parlamento anche in mancanza di
tale parere".
 
          Note all'art. 12:
            - Il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali".  Si  riporta
          qui'  di  seguito l'art.   2, comma 3, del suddetto decreto
          legislativo cosi' come modificato dalla presente legge:
            "3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e'  obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto legislativo o  di  regolamento  del  Governo  nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza di detto parere. Resta fermo  quanto  previsto  in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano".
            - Si riporta qui' di seguito l'art. 5, comma  1,  lettera
          b),  del  suddetto  decreto-legge,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). - 1.  La
          Conferenza  Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni
          e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si
          riunisce  in apposita sessione almeno due volte all'anno al
          fine di:
             a) (Omissis);
             b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di
          legge  che  reca:  ''Disposizioni  per   l'adempimento   di
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea''.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dalla
          richiesta del parere, il disegno di legge e'
           presentato   al  Parlamento  anche  in  mancanza  di  tale
          parere".