Art. 12. (Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). 1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "venti giorni" sono inserite le seguenti: "; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere". 2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere".
Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". Si riporta qui' di seguito l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge: "3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano". - Si riporta qui' di seguito l'art. 5, comma 1, lettera b), del suddetto decreto-legge, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). - 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di: a) (Omissis); b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: ''Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea''. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere".