Art. 13. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonche' l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Note all'art. 13: - La legge 13 luglio 1965, n. 871, reca: "Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)". L'art. 2 e l'art. 4 della suddetta legge, come modificati dalla presente legge, cosi' recitano: "Art. 2. - Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunita' economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia. (Comma abrogato)". "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. (Abrogato)". - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2.