Art. 13.
                           (Abrogazioni).
1.  Sono  abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio
1965, n. 871, nonche' l'articolo 4, comma 8,  e  l'articolo  8  della
legge 9 marzo 1989, n. 86.
 
          Note all'art. 13:
            -  La  legge  13  luglio  1965,  n. 871, reca: "Delega al
          Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai
          Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della
          Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)".  L'art.
          2  e  l'art.  4 della suddetta legge, come modificati dalla
          presente legge, cosi' recitano:
            "Art. 2. - Il Governo e' altresi' autorizzato ad  emanare
          entro  il  31  dicembre  1965,  con decreti aventi forza di
          legge,  le  norme  per  dare  applicazione  alle  decisioni
          adottate   dalla   Commissione  della  Comunita'  economica
          europea il 25  giugno  1962,  il  27  giugno  1963,  il  27
          settembre  1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto
          per    traffico    di    perfezionamento    da    percepire
          all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella
          cui  fabbricazione  siano stati impiegati prodotti di Paesi
          terzi che non sono stati  assoggettati  ai  dazi  doganali,
          alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che
          hanno  beneficiato  della restituzione totale o parziale di
          tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche
          indicati, conformemente  a  quanto  stabilito  in  ciascuna
          decisione, i rispettivi periodi di efficacia.
            (Comma abrogato)".
            "Art.  4  (Attuazione  in  via regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
            2. Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettera c).
            3. Se le  direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti  alla  applicazione  della   nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
            4.  Se   la   legge   comunitaria   lo   dispone,   prima
          dell'emanazione  del  regolamento,  lo schema di decreto e'
          sottoposto al parere  delle  Commissioni  permanenti  della
          Camera   dei   deputati   e  del  Senato  della  Repubblica
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere.
            5.  Il  regolamento  di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle   politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di entrata in vigore della legge comunitaria.    In  questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
            6.  La  legge  comunitaria  provvede in ogni caso a norma
          dell'art.  3, lettera b), ove l'attuazione delle  direttive
          comporti:
             a)   l'istituzione   di   nuovi   organi   o   strutture
          amministrative;
             b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
            7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono,
          per  materie  particolari,  il  recepimento  di   direttive
          mediante atti amministrativi.
            8. (Abrogato)".
            -  Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi
          nelle note all'art. 2.