Art. 14.
        (Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo
                     14 dicembre 1992, n. 508).
1.  Al  comma  4  dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n.  508,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In
particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori
adeguatamente refrigerati".
 
          Nota all'art. 14:
            -  Il  decreto  legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 reca:
          "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27
          novembre  1990,  che  stabilisce  le  norme  sanitarie  per
          l'eliminazione,   la   trasformazione  e  l'immissione  sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti patogeni  degli  alimenti  per  animali  di  origine
          animale  o  a  base  di  pesce  e che modifica la direttiva
          90/425/CEE". Si riporta qui di seguito il comma 4 dell'art.
          5 del suddetto decreto legislativo, come  modificato  dalla
          presente legge:
            "4.  In  caso di trattamento di materiale a basso rischio
          in una fabbrica di alimenti  per  animali  familiari  o  di
          prodotti  farmaceutici  o  tecnici  la competente autorita'
          sanitaria  locale  puo'  imporre  che  la  spedizione,   il
          magazzinaggio  e  il  trattamento di tale materiale abbiano
          luogo in uno spazio e in  condizioni  ad  esso  idonee.  In
          particolare  puo'  imporre che il sangue venga mantenuto in
          contenitori adeguatamente refrigerati".