Art. 14. (Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508). 1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati".
Nota all'art. 14: - Il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE". Si riporta qui di seguito il comma 4 dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge: "4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorita' sanitaria locale puo' imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati".