Art. 15. (Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispettodelle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
Nota all'art. 15: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Si riporta qui' di seguito l'art. 3 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge. "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della sanita', conformemente alle disposizioni del presente decreto. 2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni: a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie; b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanita' da parte del direttore tecnico responsabile; c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione; d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".