Art. 15.
                (Modifica dell'articolo 3 del decreto
                 legislativo 17 marzo 1995, n. 194).
1.  Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) siano trasportati per il percorso meno  urbanizzato  piu'  breve,
nel  rispettodelle  cautele  prescritte  in relazione alla natura del
prodotto  accompagnati  dalla  documentazione  prevista  dalle  norme
vigenti  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in materia di
sicurezza e di controllo".
 
          Nota all'art. 15:
            - Il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  reca:
          "Attuazione   della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di
          immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari".  Si
          riporta  qui'  di  seguito  l'art.  3  del suddetto decreto
          legislativo, come modificato dalla presente legge.
            "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Fatto salvo  quanto
          previsto  dall'art.  22,  i  prodotti  fitosanitari possono
          essere immessi in commercio  ed  utilizzati  solo  se  sono
          stati    autorizzati    dal    Ministero   della   sanita',
          conformemente alle disposizioni del presente decreto.
            2. Sono vietati la produzione,  il  magazzinaggio  ed  il
          trasporto  di  prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo
          che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti
          condizioni:
             a) siano destinati ad  essere  utilizzati  in  un  altro
          Stato  membro  che  ne  abbia autorizzato l'impiego a scopo
          fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie;
             b) siano prodotti in  stabilimenti  autorizzati,  previa
          comunicazione  al  Ministero  della  sanita'  da  parte del
          direttore tecnico responsabile;
             c)  siano  etichettati  conformemente   alla   normativa
          vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito
          imballaggio  o  muniti  di  etichettatura aggiuntiva da cui
          risulti la loro condizione;
             d) siano trasportati per il  percorso  meno  urbanizzato
          piu'  breve,  nel  rispetto  delle  cautele  prescritte  in
          relazione  alla  natura  del  prodotto  accompagnati  dalla
          documentazione  prevista dalle norme vigenti e nel rispetto
          delle disposizioni vigenti in materia  di  sicurezza  e  di
          controllo".