Art. 16.
               (Modifiche all'articolo 40 della legge
                      24 aprile 1998, n. 128).
1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera:
"f-bis)  ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti  minimi  di fatturato
previsti  dalle   lettere   precedenti   per   la   concessione   del
riconoscimento  di  organizzazioni  di  produttori e nel rispetto dei
volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati
1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del  3  marzo
1997,  si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo
stadio di prodotto trasformato.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Al fine di favorire  i  processi  di  aggregazione  produttiva  e
commerciale  dei  produttori, nelle regioni dove la percentuale della
produzione   lorda   vendibile   ortofrutticola   controllata   dalle
organizzazioni  di  produttori  riconosciute  al  31 dicembre 1997 e'
inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si
applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente  al
numero  dei  produttori  ed  al fatturato necessari al riconoscimento
delle organizzazioni di produttori.";
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale regime
non si applica nelle regioni dove ricorrono  le  condizioni  previste
dal comma 7".
 
          Nota all'art. 16:
            -  Per  il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128 vedi
          nelle note dell'art. 10. Si riporta qui' di seguito  l'art.
          40  della  suddetta  legge  come  modificato dalla presente
          legge:
            "Art.  40  (Organizzazioni  dei  produttori  nel  settore
          ortofrutticolo).  - 1. In attuazione di quanto previsto dai
          regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del
          28  ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e'
          l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della  loro
          attuazione  e responsabile dell'attivita' di controllo.  Le
          modalita'  dei  controlli  da  effettuare  da  parte  delle
          regioni e delle province autonome sono definite con decreto
          del  Ministro  per  le  politiche agricole, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
            2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
          settore degli ortofrutticoli, e  del  regolamento  (CE)  n.
          412/97,   che   ne   fissa  le  modalita'  di  applicazione
          relativamente al riconoscimento  delle  organizzazioni  dei
          produttori, si applicano i seguenti criteri:
             a)    per    le   organizzazioni   dei   produttori   di
          ortofrutticoli  in  generale,  di  frutta  e  di   prodotti
          destinati  alla  trasformazione,  i  parametri  minimi  per
          numero  di  produttori   e   fatturato   sono   individuati
          rispettivamente  in  100 produttori e in 10 milioni di ECU.
          Tuttavia, nei casi in cui  il  numero  dei  produttori  sia
          compreso  tra  50  e  99  e  tra  5  e  49, il fatturato e'
          stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
             b) per gli agrumi e gli ortaggi,  il  numero  minimo  di
          produttori    e    il    volume    minimo   di   produzione
          commercializzabile sono  stabiliti  in  100  soci  e  in  8
          milioni di ECU;
             c)  per  la  frutta  in  guscio,  il  numero  minimo  di
          produttori e il volume minimo di fatturato  sono  stabiliti
          in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
             d)  per  la  categoria  produttiva dei funghi, il numero
          minimo di  soci  e  il  volume  minimo  di  fatturato  sono
          stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
             e)  i produttori che aderiscono ad una organizzazione di
          produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni
          di produttori specializzate nel caso in cui  la  prima  non
          commercializzi quella specifica produzione;
             f)  il  riconoscimento  e' operato dalla regione o dalla
          provincia autonoma nel cui territorio e'  situata  la  sede
          legale   dell'organizzazione   in   cui   e'   prodotta  la
          maggioranza del fatturato;
             f-bis) ai fini  del  calcolo  dei  requisiti  minimi  di
          fatturato   previsti   dalle   lettere  precedenti  per  la
          concessione  del  riconoscimento   di   organizzazioni   di
          produttori  e  nel rispetto dei volumi minimi di produzione
          commercializzabile  fissati  negli  allegati  1  e  2   del
          regolamento  (CE)  n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo
          1997,  si  iene   conto   del   valore   delle   produzioni
          ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.  
            3.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
          dal   regolamento   (CE)   n.   2200/96   possono    essere
          riconosciute,   dalle   regioni   e   provincie   autonome,
          associazioni di organizzazioni di produttori costituite  da
          almeno  due  organizzazioni  di  produttori riconosciute ai
          sensi del regolamento (CE) n.  2200/96  o  del  regolamento
          (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad
          un    livello    superiore   dei   medesimi   scopi   delle
          organizzazioni    di    produttori    associate    indicati
          all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo
          per le medesime organizzazioni di produttori di:
             a)   elaborare,   presentare  ed  attuare  il  programma
          operativo tramite  la  associazione  di  organizzazioni  di
          produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima
          il   coordinamento  l'esecuzione  delle  misure  comuni  ai
          programmi operativi presentati a titolo  individuale  dalle
          organizzazioni   di   produttori  ai  sensi  dell'art.  16,
          paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
             b)  elaborare  programmi  di  commercializzazione  delle
          produzioni   per   il    tramite    dell'associazione    di
          organizzazioni di produttori di appartenenza.
            4.  La  zona  di  operativita',  al fine di consentire la
          libera  organizzazione  dei  produttori,   e'   individuata
          nell'intero  territorio  nazionale.   Le organizzazioni dei
          produttori dovranno  rispettare  un  minimo  di  produzione
          commerciale  a  livello  regionale pari a 1 milione di ECU,
          nonche'   assicurare   la   disponibilita'   di   strutture
          indispensabili   ad   esercitare  una  efficace  azione  di
          concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso
          in  cui  si  riscontri  una  continuita'   territoriale   e
          organizzativa.
            5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita'
          di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del
          regolamento  (CEE)  n.  1035/72  a quanto disposto all'art.
          11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
            6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli  e  le
          loro  associazioni che presentano domanda di riconoscimento
          ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96  devono  possedere
          una forma giuridica societaria.
            7.  Al  fine  di  favorire  i  processi  di  aggregazione
          produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove
          la   percentuale   della   produzione    lorda    vendibile
          ortofrutticola    controllata   dalle   organizzazioni   di
          produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al
          35 per cento, in deroga a quanto previsto dal  comma  2  si
          applicano  i  parametri  minimi  previsti  dall'art.  2 del
          regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del  3  marzo
          1997,   relativamente   al  numero  dei  produttori  ed  al
          fatturato necessari al riconoscimento delle  organizzazioni
          di produttori.
            8.  Al  fine  di agevolare l'applicazione della normativa
          sull'organizzazione comune dei mercati  nel  settore  degli
          ortofrutticoli,  il  decreto ministeriale di cui al comma 5
          prevede un regime transitorio per il  riconoscimento  delle
          organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative,
          consorzi   ed   associazioni   riconosciute  ai  sensi  del
          regolamento (CEE) n. 1035/72, relative  alle  prime  cinque
          categorie  di  prodotti  di  cui  all'art. 11, paragrafo 1,
          lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96.    Il  decreto
          stabilisce,  inoltre,  le  condizioni  di prericonoscimento
          delle suddette categorie di organizzazioni dei  produttori,
          nel  rispetto  delle  disposizioni previste dal regolamento
          (CE) n. 478/97. Tale regime non si  applica  nelle  regioni
          dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.
            9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge
          9  marzo  1989,  n.  86,  il  potere sostitutivo in caso di
          inadempienza   delle   regioni    o    province    autonome
          nell'adozione  dei  provvedimenti  amministrativi  relativi
          all'attuazione dei regolamenti suddetti".