Art. 17 (Lavoro notturno). 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni". 2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo e' delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonche' prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali; b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzionedell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva; c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali; d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva; e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati; f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno; g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari. 3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.
Note all'art. 17: - La legge 9 dicembre 1997, n. 903, reca: "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".