Art. 17
                         (Lavoro notturno).

  1.  Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della
Corte   di   giustizia  delle  Comunita'  europee  4  dicembre  1997,
l'articolo  5  della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  5.  - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle  ore  6,  dall'accertamento  dello  stato  di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino.
  2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
  a)  dalla  lavoratrice  madre  di un figlio di eta' inferiore a tre
anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
  b)  dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
  c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto  disabile  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni".
  2.  Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario
di  lavoro,  il  Governo  e' delegato a emanare, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  in  materia  di  lavoro  notturno, informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta
dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati,
nonche'  prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e
le  lavoratrici  sia  del  settore  privato che del settore pubblico,
sulla base di accordo tra le parti sociali;
  b)  rinviare  alla  contrattazione  collettiva la previsione che la
prestazione  di lavoro notturno determini una riduzionedell'orario di
lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;
  c)  prevedere  che,  sia nel settore manifatturiero che negli altri
settori,  sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro
notturno  siano  adibiti  con  priorita'  assoluta  i lavoratori e le
lavoratrici  che  ne  facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali;
  d)  prevedere  che  ulteriori  limitazioni  al lavoro notturno, nei
confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede
di contrattazione collettiva;
  e)   prevedere   che   l'introduzione   del   lavoro  notturno  sia
accompagnata  da  procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati;
  f)  garantire,  anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad
altre   mansioni  o  altri  ruoli  diurni  in  caso  di  sopraggiunta
inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno;
  g)  garantire  l'informazione  sui  servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori
per   la   sicurezza,   per  le  lavorazioni  che  comportano  rischi
particolari.
  3.  Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2
sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono
il parere entro trenta giorni.
 
          Note all'art. 17:
            - La legge 9 dicembre 1997, n.  903,  reca:  "Parita'  di
          trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
            -  La  legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
          per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  delle
          persone handicappate".