Art. 18
       (Interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
               ad alta velocita': criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio
1996,   relativa   all'interoperabilita'   del   sistema  ferroviario
transeuropeo ad alta velocita', sara' informata ai seguenti  principi
e criteri direttivi:
a)  stabilire  le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione,
l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile
relativi  alle  linee  ferroviarie  italiane,  nuove  ed   esistenti,
inserite  nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne sia
garantita l'interconnessione e  l'interoperabilita'  con  il  sistema
europeo   ad   alta   velocita',   anche  quale  condizione  ai  fini
dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle  ferrovie
comunitarie;  per  dette  linee  deve  essere fatta salva la coerenza
dell'insieme  della  rete  ferroviaria   esistente   sul   territorio
nazionale,  nonche'  la  validita'  economica  delle  disposizioni da
adottare;
b) indicare gli eventuali casi particolari  e  le  procedure  per  le
richieste  di  deroga  alle  specifiche tecniche di interoperabilita'
(STI);
c) prevedere che nei documenti generali o  nei  capitolati  di  oneri
propri  di  ogni  appalto  siano  incluse  le  specifiche tecniche di
interoperabilita';
d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure
di valutazione della conformita'  e  dell'idoneita'  all'impiego  dei
componenti  di interoperabilita', o la procedura di verifica "CE" dei
sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i requisiti  minimi
previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.