Art. 18 (Interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilita' con il sistema europeo ad alta velocita', anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonche' la validita' economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilita' (STI); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilita'; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' e dell'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita', o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.