Art. 19.
            (Protezione sanitaria della popolazione e dei
                   lavoratori: criteri di delega).
1.  Il  Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi
per  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  96/29/EURATOM   del
Consiglio,  del  13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via  generale,  la
protezione  sanitaria  dei lavoratori e della popolazione, nonche' le
specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a
sorgenti  naturali  di  radiazione  e  per  gli  interventi  di  cui,
rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;
b)  individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonche' le altre  pratiche
da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
c)  indicare  le  pratiche  non  soggette  ad autorizzazione previste
dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o
la riutilizzazione ai  fini  della  deroga  di  cui  all'articolo  5,
paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.