Art. 2.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
da  attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate   provvederanno
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline  vigenti  per  i  singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei  decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire  duecento
milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre anni, saranno previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano  o
espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del
tipo  di  quelli  tutelati  dagli  articoli  34  e  35 della legge 24
novembre 1981, n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste:  la  pena
dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano
a pericolo o danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
congiunta  a  quella  dell'ammenda  per  le infrazioni che rechino un
danno  di  particolare  gravita'.  La  sanzione  amministrativa   del
pagamento  di  una  somma  non  inferiore  a lire cinquantamila e non
superiore a lire duecento milioni sara' prevista  per  le  infrazioni
che  ledano  o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella  loro entita',
tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse
protetto   che   ciascuna  infrazione  presenta  in  astratto,  delle
specifiche qualita' personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione  puo'  recare  al
colpevole  o  alla  persona  o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o amministrative identiche  a  quelle  eventualmente  gia'  comminate
dalle  leggi  vigenti  per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali potranno essere previste nei  soli  limiti  occorrenti  per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i
fondi  gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16  aprile  1987,  n.  183,
osservando  altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7  della  legge
23 agosto 1988, n. 362;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si  provvedera',  se  la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al  decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)   abolizione   dei   diritti  speciali  o  esclusivi,  con  regime
autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i  casi  in  cui  il  loro
mantenimento  ostacoli  la  prestazione, in regime di concorrenza, di
servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la  cui
attuazione  e'  stata conferita la delega legislativa, o di servizi a
questi connessi;
g) i decreti  legislativi  assicureranno  in  ogni  caso  che,  nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
h)  nelle  materie  di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  saranno
osservati  l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616. Saranno inoltre osservate  le  competenze  normative  e
amministrative  conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n.
59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonche'  gli  ambiti
di  autonomia  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle province
autonome, nel rispetto del principio di sussidiarieta'.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20
e seguenti del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  e
successive  modificazioni,  si  applicano,  ove  gia' non previsto, a
tutte le  violazioni  delle  norme  di  recepimento  di  disposizioni
comunitarie  in  materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, per le  quali  e'  prevista  la  pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
 
          Note all'art. 2:
            -  La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al
          sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
            "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -   La
          disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
          reati previsti:
             a)  dal  codice  penale, salvo quanto disposto dall'art.
          33, lettera a);
             b) dell'art. 19, secondo comma, della  legge  22  maggio
          1973,   n.     194,  sulla  interruzione  volontaria  della
          gravidanza;
             c) da disposizioni di  legge  concernente  le  armi,  le
          munizioni e gli esplosivi;
             d)  dall'art.  221 del testo unico delle leggi sanitarie
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
             e)  dalla  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata con
          legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla  disciplina  igienica
          degli  alimenti  salvo  che per le contravvenzioni previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
          283;
             f) della legge 29 marzo 1951, n. 327,  sulla  disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dietetici;
             g) dalla legge 10 maggio  1976,  n.  319,  sulla  tutela
          delle acque dall'inquinamento;
             h)  dalla  legge  13  luglio  1966,  n. 615, concernente
          provvedi- menti contro l'inquinamento atmosferico;
             i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
          relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
             l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia;
             m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per
          quanto  riguarda   l'assunzione   dei   lavoratori   e   le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
             n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni
          sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
             o)  dell'art.  108  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  e  dell'art.  89  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n.
          570, in materia elettorale".
            "Art.  35  (Violazioni  in  materia  di   previdenza   ed
          assistenza obbligatorie).  - Non costituiscono reato e sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma di denaro tutte le violazioni previste delle leggi in
          materia di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  punite
          con la sola ammenda.
            Per  le  violazioni  consistenti  nell'omissione totale o
          parziale   del   versamento   di   contributi    e    premi
          l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa  ai sensi dell'art. 18,
          degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
          assistenza obbligatorie che  con  lo  stesso  provvedimento
          ingiungono  ai debitori anche il pagamento dei contributi e
          dei premi non versati e  delle  somme  aggiuntive  previste
          dalla leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
            Per  le  altre  violazioni, quando viene accertato che da
          esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi  e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la  medesima  ordinanza  e dagli stessi enti ed istituti di
          cui al comma precedente.
            Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta  nel
          termine   previsto  dall'art.  22  opposizione  davanti  al
          pretore in funzione di giudice del lavoro. Si  applicano  i
          commi  terzo  e  settimo  dell'art.   22 ed il quarto comma
          dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e'  regolato  ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
            Si  osservano  in ogni caso gli articoli, 13, 14, 20, 24,
          25, 26, 28, 29 e 38  in  quanto  applicabili.  L'esecuzione
          forzata,  quando  non  e' diversamente stabilito e regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
            L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del  secondo
          comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca  legale  sui
          beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando
          la  opposizione  non  e'  stata  proposta  ovvero  e' stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  la  iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
            Per le  violazioni  previste  dal  prima  comma  che  non
          consistono  nell'omesso o parziale versamento di contributi
          e premi e che non sono allo stesso  connesse  a  norma  del
          terzo  comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
          II di questo capo in quanto applicabili.
            La disposizione del  primo  comma  non  si  applica  alle
          violazioni  previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
          246 del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali approvato con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
            Per  la  riscossione  delle  somme  dovute  ai  sensi del
          presente  articolo,  nonche'   per   la   riscossione   dei
          contributi  e  dei premi non versati e delle relative somme
          aggiuntive di cui alle leggi in materia  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle
          forme  di  previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate
          in ogni caso le forme previste dal  primo  comma  dell'art.
          18,  possono  avvalersi,  ove  opportuno,  del procedimento
          ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice
          di procedura civile".
            -  La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento delle  politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   e  l'adeguamento
          dell'ordinamento interno agli  atti  normativi  comunitari.
          Gli articoli 5 e 21 recitano:
            "Art.   5   (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotarione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio  ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello Stato denominato ''Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie'', nel quale sono versate:
             a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3  ottobre  1977,  n.  863, che viene soppresso a decorrere
          della data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
             b) le somme erogate dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributo e sovvenzioni a favore dell'Italia;
             c) le somme da individuare  annualmente in sede di legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni  di  spesa  recate  da disposizioni di legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare;
             d)  le  somme  annualmente  determinate  con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
            "Art.  21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando
          i decreti delegati di cui  alla  presente  legge  prevedono
          misure  di  intervento finanziario non contemplate da leggi
          vigenti e non  rientranti  nell'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
            -  La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio.  L'art. 11-ter, comma 2, recita:
            "2.  I  disegni  di legge e gli emendamenti di iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          dimunizioni  di  entrate  devono  essere  corredati  da una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciscuna  disposizione
          e delle relative coperture, con la specializzazione, per la
          spesa  corrente e per le minori entrate degli oneri annuali
          fino alla completa attuazione delle norme e, per  le  spese
          in  conto  capitale,  della  modulazione relativa agli anni
          compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere  complessivo
          in   relazione   agli   obiettivi  fisici  previsti.  Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica tecnica in sede parlamentare secondo le  norme  da
          adottare con i regolamenti parlamentari".
            -   La   legge   9   marzo   1989,  n.  86,  concerne  la
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e  le  procedure  di esecuzione degli obblighi
          comunitari. Si  riporta  qui  di  seguito  l'art.  9  della
          suddetta legge, cosi' come modificato dalla legge 24 aprile
          1998, n. 128:
            "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle   materie   di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
            2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e  le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza concorrente, possono dare  immediata  attuazione
          alle direttive comunitarie.
            2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1
          e  2  recano  nel  titolo  il numero identificativo di ogni
          direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione
          di ciascuna  legge  sono  comunicati  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
          delle politiche comunitarie.
            3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
          attuazione a direttive in materia di  competenza  regionale
          indica  quali disposizioni di principio non sono derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  si
          adeguano   alla   legge   dello   Stato  nei  limiti  della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
            4.  In  mancanza  degli  atti  normativi  della  Regione,
          previsti  nei  commi  1,  2  e  3,  si  applicano  tutte le
          disposizioni  dettate  per  l'adempimento  degli   obblighi
          comunitari  dalla  legge dello Stato ovvero dal regolamento
          di cui all'art. 4.
            5.  La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento   delle
          attivita' ammininistrative delle regioni, nelle materie cui
          hanno   riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze  di
          carattere unitario, anche  in  riferimento  agli  obiettivi
          della  programmazione  economica  ed agli impegni derivanti
          dagli obblighi internazionali.
            6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge  o  con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla  base  della  legge  comunitaria,  con il regolamento
          preveduto  dall'art.  4,  la  funzione   di   indirizzo   e
          coordinamento  di  cui  al  comma  5 e' esercitata mediante
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, o del Ministro per
          il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa  con
          i Ministri competenti".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977, n.   616,  reca:  "Attuazione  della  delega  di  cui
          all'art.  1  della legge 22 luglio 1975, n. 382". L'art. 6,
          primo comma, cosi' recita:
            "Sono trasferite alle regioni in ciascuna  delle  materie
          definite   dal   presente   decreto   anche   le   funzioni
          amministrative relative  all'applicazione  dei  regolamenti
          della  Comunita'  economica  europea nonche' all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio".
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
            - L'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 19  dicembre  1994,  n.
          758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di lavoro), cosi' recitano:
            "Art.  20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare la
          contravvenzione   accertata,   l'organo    di    vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione un termine non  eccedente  il  periodo  di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a  richiesta  del  contravventore,   per   la   particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare  i  sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili al contravventore determinano un  ritardo  nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico  ministero.
            2. Copia della prescrizione e'  notificata  o  comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
            3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre
          specifiche misure atte a far cessare  il  pericolo  per  la
          sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
            4.  Resta  fermo  l'obbligo  dell'organo  di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del  codice  di
          procedura penale".
            "Art.  21  (Verifica  dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta giorni dalla scadenza del  termine  fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione e' stata eliminata secondo le  modalita'  e  nel
          termine indicati dalla prescrizione.
            2.   Quando   risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede amministrativa, nel  termine  di  trenta  giorni,  una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella  prescrizione,  l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma
            3.  Quando  risulta  l'inadempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza  ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione".
            "Art. 22 (Notizie di reato non pervenute  dall'organo  di
          vigilanza).    - 1. Se il pubblico ministero prende notizia
          di una contravvenzione  di  propria  iniziativa  ovvero  la
          riceve  da  privati o da pubblici ufficiali o incaricati di
          un pubblico servizio diversi dall'organo di  vigilanza,  ne
          da'  immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le
          determinazioni inerenti  alla  prescrizione  che  si  renda
          necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
            2.  Nel  caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
          informa il pubblico ministero delle proprie  determinazioni
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto
          comunicazione  della  notizia   di   reato   dal   pubblico
          ministero".
            "Art.  23  (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
          procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal  momento
          dell'iscrizione  della notizia di reato nel registro di cui
          all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
          in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
          di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
            2.  Nel  caso  previsto  dall'art.  22,   comma   1,   il
          procedimento  riprende  il  suo  corso  quando  l'organo di
          vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene  di
          dover  impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
          del termine di cui all'art. 22, comma  2,  se  l'organo  di
          vigilanza  omette  di informare il pubblico ministero delle
          proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.  Qualora
          nel    predetto  termine  l'organo  di vigilanza informi il
          pubblico ministero d'aver impartito  una  prescrizione,  il
          procedimento  rimane  sospeso  fino al termine indicato dal
          comma 1.
            3.  La  sospensione  del  procedimento  non  preclude  la
          richiesta   di   archiviazione.   Non  impedisce,  inoltre,
          l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne'  gli
          atti  urgenti  di  indagine  preliminare,  ne' il sequestro
          preventivo ai sensi  degli  articoli  321  e  seguenti  del
          codice di procedura penale".
            "Art.  24 (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione
          si estingue se il contravventore adempie alla  prescrizione
          impartita  dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato
          e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
            2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione  se  la
          contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
            3.  L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato
          nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma
          dell'art.  20,  comma  1,   ovvero   l'eliminazione   delle
          conseguenze  dannose o pericolose della contravvenzione con
          modalita'  diverse  da  quelle  indicate   dall'organo   di
          vigilanza,   sono   valutati   ai   fini  dell'applicazione
          dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la  somma
          da  versare  e'  ridotta al quarto del massimo dell'ammenda
          stabilita per la contravvenzione commessa".
            "Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Per
          le  contravvenzioni non si applicano le  norme  vigenti  in
          tema di diffida e di disposizione.
            2.   Le   norme  di  questo  capo  non  si  applicano  ai
          procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto".