Art. 20.
               (Etichettatura dei prodotti alimentari:
                         criteri di delega)
1.  L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 1997, sara' informata ai seguenti  principi
e criteri direttivi:
a)  prevedere  che  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di  concerto  con  i  Ministri  per  le
politiche  agricole  e  della  sanita',  possono  essere stabilite le
eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione,
nonche' la denominazione di vendita dei  prodotti  alimentari  di  un
Paese membro, nei casi in cui la stessa:
1)  non  e'  disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari,
amministrative o dagli usi;
2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che,  dal  punto  di
vista  della  composizione  o  della  fabbricazione,  si  discosta in
maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel
Paese   di   commercializzazione,   non   garantendo   una   corretta
informazione del consumatore;
b)  prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che
devono essere riportate in etichetta;
c) prevedere  la  revisione  del  sistema  sanzionatorio  dell'intera
materia  che  concerne  la  etichettatura  dei  prodotti  alimentari,
stabilendo,   oltre    all'introduzione    di    adeguate    sanzioni
amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di
quelle  gia'  esistenti.  Il riordino del sistema sanzionatorio nella
materia dell'etichettatura dei prodotti  alimentari  potra'  avvenire
mediante  l'introduzione  della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non  superiore  a
lire   venticinque   milioni,   precisandosi   che   ai   fini  della
determinazione in concreto della sanzione si dovra' tenere conto  del
numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non
conforme,  fermo  restando il rispetto degli altri principi e criteri
direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1999
                              SCALFARO
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto