Art. 3
                (Attuazione di direttive comunitarie
                    con regolamento autorizzato).
1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a  dare  attuazione  alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,  attenendosi  a  principi  e  criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e),  f),  g)  e  h)  del  comma  1
dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9
marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi',
per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di  legge,  dare
attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare
discipline  sanzionatorie,  il Governo puo' prevedere nei regolamenti
di cui al comma 1, per le  fattispecie  individuate  dalle  direttive
stesse,   adeguate   sanzioni  amministrative,  che  dovranno  essere
determinate in ottemperanza ai principi stabiliti  in  materia  dalla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
 
          Note all'art. 3:
            -  Per  quanto  concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi nelle note all'art.  1.  L'art.  17,  comma  2,  della
          suddetta legge cosi' recita:
            "2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".
            -  La  legge  9  marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari". L'art. 5, comma 1, della suddetta legge  cosi'
          recita:
            "Art.  5  (Attuazioni  modificative).  -  1. Fermo quanto
          previsto dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n.  183,
          la  legge  comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".