Art. 4.
             (Attuazione di direttive comunitarie in via
                  regolamentare o amministrativa).
1.  L'allegato  D  elenca  le direttive attuate o da attuare mediante
regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo  17  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, o atto
amministrativo, nel rispetto del  termine  indicato  nelle  direttive
stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
2.   Le   amministrazioni   competenti   informano  costantemente  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   il
coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti
connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza,  possono  inviare,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza
del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche  comunitarie  proposte   in   merito   al   contenuto   dei
provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
 
          Note all'art. 4:
            -  Per  quanto  concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi nelle note all'art. 1.
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183, recita: "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli  atti  normativi  comunitari".    Gli articoli 11 e 20
          della suddetta legge cosi' recitano:
            "Art. 11 (Attuazione amministrativa degli atti  normativi
          comunitari).    -  1.  Il  Governo  o  le  regioni,  se  la
          raccomandazione o la  direttiva  comunitaria  non  riguarda
          materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di
          legge,  ne  danno attuazione entro i termini previsti dalla
          stessa mediante regolamenti  o  altri  atti  amministrativi
          generali  di  competenza  dei  rispettivi  organi  e  con i
          procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
            "Art. 20 (Adeguamenti tecnici).  -  1.  Con  decreti  dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale.
            2. I Ministri interessati danno  immediata  comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".