Art. 6.
                (Delega al Governo per la disciplina
                     sanzionatoria di violazioni
                    di disposizioni comunitarie).
1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,  fatte  salve  le
norme  penali  vigenti,  e'  delegato ad emanare, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalita' di
cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata  in
vigore  della  presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee
attuate  ai  sensi  della  presente  legge  in  via  regolamentare  o
amministrativa  e  di  regolamenti  comunitari  vigenti  alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati  a  norma
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  e  del Ministro di
grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
materia.  I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
 
          Nota all'art. 6:
            - Per quanto concerne l'art. 14 della legge 23 agosto, n.
          400, vedi nelle note all'art. 1.