Art. 8. (Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea). 1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". 2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". 3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".
Note all'art. 8: - Si riporta qui' di seguito l'art. 800 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge: "Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati. Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". - Si riporta qui' di seguito l'art. 805 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge: "Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica intesi i Ministeri interessati. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". - Si riporta qui' di seguito l'art. 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, concernente interventi urgenti in materia di trasporti, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204: "Art. 7-bis (Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). - 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza. 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".