Art. 8.
       (Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli
                  all'interno dell'Unione europea).
1.  Le  parole  del  terzo  comma  dell'articolo 800 del codice della
navigazione, da ",  purche'  gli  occupanti"  fino  alla  fine,  sono
sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato
membro  che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo
di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30  settembre  1993,  n.
388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per
l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
2.  Le  parole  del  terzo  comma  dell'articolo 805 del codice della
navigazione, da ",  purche'  gli  occupanti"  fino  alla  fine,  sono
sostituite  dalle  seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato
membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione  all'Accordo
di  Schengen,  ratificato  ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per
l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano
di volo".
3. All'articolo  7-bis  del  decreto-legge  1  aprile  1995,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e'
aggiunto il seguente comma:
"1-bis.  La  disposizione  del  comma  1  si applica anche per i voli
aventi come destinazione,  senza  scalo  intermedio,  uno  Stato  che
applichi  l'Accordo  di  Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi
ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".
 
          Note all'art. 8:
            - Si riporta qui' di seguito l'art. 800 del codice  della
          navigazione, come modificato dalla presente legge:
            "Art.   800   (Aeromobili   diretti  all'estero).  -  Gli
          aeromobili  diretti  all'estero  possono  partire  soltanto
          dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del
          Ministro per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati.
            Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal
          territorio doganale della Repubblica.
            Gli  aeromobili  che  effettuano  voli verso Stati membri
          dell'Unione  europea   senza   scalo   intermedio   possono
          decollare  da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se
          l'aeromobile e' diretto in  uno Stato membro che non  abbia
          aderito   o   non  abbia  dato  attuazione  all'Accordo  di
          Schengen, ratificato ai  sensi  della  legge  30  settembre
          1993,  n.  388, gli occupanti debbono essere in possesso di
          documenti validi per l'espatrio;  di  tale  circostanza  e'
          fatta menzione sul piano di volo".
            -  Si riporta qui' di seguito l'art. 805 del codice della
          navigazione, come modificato dalla presente legge:
            "Art.    805    (Approdo    di   aeromobili   provenienti
          dall'estero).  -  Gli  aeromobili  provenienti  dall'estero
          possono  approdare  soltanto  negli  aeroporti  doganali  o
          sanitari, salvo speciale autorizzazione  del  Ministro  per
          l'aeronautica intesi i Ministeri interessati.
            Si  considera  proveniente  dall'estero  l'aeromobile che
          entra nel territorio doganale della Repubblica.
            Gli aeromobili provenienti da  Stati  membri  dell'Unione
          europea   senza   scalo  intermedio  possono  atterrare  su
          aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se  l'aeromobile
          proviene  da  uno  Stato membro che non abbia aderito o non
          abbia dato attuazione all'Accordo di  Schengen,  ratificato
          ai  sensi  della  legge  30  settembre  1993,  n.  388, gli
          occupanti debbono essere in possesso  di  documenti  validi
          per  l'ingresso  in  Italia;  di  tale circostanza e' fatta
          menzione sul piano di volo".
            -  Si  riporta  qui'  di   seguito   l'art.   7-bis   del
          decreto-legge  1 aprile 1995, n. 98, concernente interventi
          urgenti  in   materia   di   trasporti,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204:
            "Art.  7-bis  (Semplificazione di adempimenti burocratici
          nel settore del trasporto aereo). - 1. Per  i  voli  diurni
          con  origine e destinazione nel territorio nazionale, senza
          scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo
          le  regole  del  volo  a  vista,  non   e'   richiesta   la
          presentazione  di  piano  di  volo  purche' il velivolo sia
          munito   di   idoneo   apparato   trasmittente    per    la
          localizzazione di emergenza.
            1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i
          voli  aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno
          Stato che applichi l'Accordo  di  Schengen,  ratificato  ai
          sensi  della  legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione
          di reciprocita' e purche' non vi ostino gli  Stati  il  cui
          spazio aereo venga attraversato".