Art. 9.
        (Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche
         all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e'
sostituito dal seguente:
"1.   Le   spese   relative  alle  procedure  di  certificazione  e/o
attestazione per l'apposizione della  marcatura  CE,  previste  dalla
normativa  comunitaria,  nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per  le  stesse  finalita',  sono  a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione
europea".
2.  Al  comma  2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
tra la parola: "relative"  e  le  parole:  "all'autorizzazione"  sono
inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate".
3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e'
sostituito dal seguente:
"6.  I  decreti  di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti  di  recepimento
delle  direttive  che  prevedono  l'apposizione  della  marcatura CE;
trascorso tale termine, si provvede con decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica;   le   amministrazioni
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza".
4.  Alle  disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che
prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica  l'articolo  47
della  legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e
3.
 
          Note all'art. 9:
            - La legge 6 febbraio 1996, n.  52,  reca:  "Disposizioni
          per   l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994".  Si  riporta  qui' di seguito l'art.  47 della legge
          suddetta, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 47. -  1.  Le  spese  relative  alle  procedure  di
          certtificazione  e/o  attestazione  per l'apposizione della
          marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche'
          quelle conseguenti alle procedure di riesame delle  istanze
          presentate  per  le  stesse  finalita',  sono  a carico del
          fabbricante o del suo rappresentante stabilito  nell'Unione
          europea.
            2.   Le   spese   relative   alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
            3.  I  proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di  cui
          ai   citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei  controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita'  competenti  mediante l'acquisizione temporanea a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori.
            4.  Con  uno  o  piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
            5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
            6. I decreti  di  cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza".