Art. 11. Docenza nei corsi 1. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attivita' psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle universita' italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalita' e criteri stabiliti nel regolamento dell'istituto di cui all'articolo 7, comma 4.