Art. 12.
                            Diploma finale
  1. Al  termine del  corso viene  rilasciato all'allievo  il diploma
legittimante l'esercizio dell'attivita'  psicoterapeutica, sulla base
di valutazioni  obiettive sia  della formazione  personale raggiunta,
sia   del  livello   di  preparazione   teoricoclinica  mediante   lo
svolgimento di una  tesi o l'esposizione argomentata  di casi clinici
trattati con supervisione.