Art. 14.
                        Procedimenti in corso
  1. In  sede di prima  applicazione del regolamento,  la commissione
procede  in  via  prioritaria   alla  valutazione  delle  istanze  di
riconoscimento gia' presentate  al Ministero alla data  di entrata in
vigore  della   legge  15   maggio  1997,   n.  127,   nonche'  delle
comunicazioni di cui all'articolo 13. A  tal fine, in deroga a quanto
previsto dall'articolo  2, comma  1, gli Istituti  interessati, entro
centottanta giorni  dall'entrata in vigore del  presente regolamento,
possono integrare e modificare l'istanza gia' trasmessa e la relativa
documentazione per i fini di cui allo stesso articolo 2, commi 3 e 4,
con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 2.
 
           Nota all'art. 14:
            - Per il titolo  della legge 15 maggio 1997, n.  127,  si
          veda nelle note alle premesse.