Art. 4.
                      Effetti del riconoscimento
  1.  Il  provvedimento  di  riconoscimento di  cui  all'articolo  2,
abilita  l'istituto ad  istituire ed  attivare, successivamente  alla
data della sua emanazione,  corsi di specializzazione in psicoterapia
nella  sede  indicata nel  provvedimento  stesso  secondo il  modello
formativo  adottato. Il  provvedimento  determina  il numero  massimo
degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo.
  2. Gli  istituti riconosciuti ai  sensi del  comma 1 sono  tenuti a
costituire un comitato  scientifico di tre esperti, di  cui almeno un
docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline
indicate all'articolo 8,  comma 3. Il comitato presenta  ogni anno al
Ministero  una relazione  illustrativa  dell'attivita' scientifica  e
didattica svolta nell'anno immediatamente  precedente e sul programma
per l'anno successivo, che viene trasmessa alla commissione.
  3.  Ai fini  dell'accertamento  della permanenza  dei requisiti  di
idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche
su proposta  della commissione,  verifiche ispettive a  campione, con
cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti.
  4. Qualora  vengano accertati  fatti modificativi dei  requisiti di
idoneita',  puo'  essere  adottato,   previo  contraddittorio  con  i
soggetti   interessati,  decreto   di   revoca  del   riconoscimento,
idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca
e'  comunque  disposta  in  caso  di  interruzione  o  di  cessazione
dell'attivita' formativa.  Il decreto  di revoca e'  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.