Art. 6.
                 Accesso agli atti del procedimento
  1. Ai  sensi e  con le  modalita' previste  dal regolamento  di cui
all'articolo 22  della legge  7 agosto  1990, n.  241, in  materia di
procedimento amministrativo, i  soggetti di cui agli articoli  7, 9 e
10  della  legge  stessa  hanno  diritto di  accesso  agli  atti  del
procedimento in possesso del Ministero.
 
           Nota all'art. 6:
            - Gli  articoli 7, 9,  10 e   22 della legge    7  agosto
          1990,    n.  241  (Nuove norme in   materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi), sono i seguenti:
            "Art. 7. -  1. Ove non sussistano ragioni  di impedimento
          derivanti  da  particolari    esigenze  di    celerita' del
          procedimento,   l'avvio del  procedimento    stesso      e'
          comunicato,  con  le   modalita'  previste dall'art. 8,  ai
          soggetti  nei confronti  dei quali  il provvedimento finale
          e'   destinato a produrre effetti  diretti ed a quelli  che
          per  legge  debbono    intervenirvi.  Ove   parimenti   non
          sussistano  le ragioni di impedimento  predette, qualora da
          un    provvedimento  possa  derivare  un    pregiudizio   a
          soggetti  individuati  o facilmente  individuabili, diversi
          dai  suoi diretti destinatari, l'amministrazione  e' tenuta
          a fornire   loro,   con   le   stesse modalita',    notizia
          dell'inizio  del procedimento.
            2.  Nelle  ipotesi di  cui  al  comma  1  resta salva  la
          facolta'  dell'amministrazione   di adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle   comunicazioni   di   cui    al
          medesimo  comma  1,  provvedimenti cautelari".
            "Art.  9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
          pubblici o privati,  nonche'  i portatori   di    interessi
          diffusi  costituiti   in associazioni   o   comitati,   cui
          possa derivare  un  pregiudizio   dal provvedimento,  hanno
          facolta' di intervenire nel procedimento".
            "Art.  10.  -  1.  I  soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
            a) di   prendere visione degli   atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
            b)   di  presentare  memorie  scritte  e  documenti,  che
          l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare   ove   siano
          pertinenti  all'oggetto  del procedimento".
            "Art.  22.  -  1.  Al   fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa    e   di     favorirne    lo
          svolgimento   imparziale   e' riconosciuto  a  chiunque  vi
          abbia     interesse   per    la    tutela    di  situazioni
          giuridicamente     rilevanti  il  diritto  di   accesso  ai
          documenti   amministrativi,    secondo      le    modalita'
          stabilite  dalla presente legge.
            2.    E'  considerato    documento  amministrativo   ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica o di  qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,      anche   interni,  formati  dalle  pubbliche
          amministrazioni   o,   comunque,    utilizzati   ai    fini
          dell'attivita' amministrativa.
            3.  Entro    sei  mesi  dalla data   di entrata in vigore
          della  presente  legge   le   amministrazioni   interessate
          adottano   le   misure  organizzative  idonee  a  garantire
          l'applicazione della   disposizione  di  cui  al  comma  1,
          dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27".