Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1999
                              SCALFARO
                                  D'ALEMA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO