(Traduzione Parte I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                  CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA) 
                              Preambolo 
I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa 
Considerando che lo scopo del consiglio  d'Europa  e'  di  realizzare
un'unione  piu'  stretta  tra  i  suoi  membri  per  salvaguardare  e
promuovere gli ideali  ed  i  princi'pi  che  rappresentano  il  loro
patrimonio comune e  favorire  il  progresso  economico  sociale,  in
particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali; 
Considerando che ai  sensi  della  Convenzione  di  salvaguardia  dei
Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4
novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri  del  Consiglio
d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti
civili e politici e le liberta' specificate in questi strumenti; 
Considerando che, con la Carta sociale europea aperta  alla  firma  a
Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del
Consiglio  d'Europa  hanno  convenuto   di   assicurare   alle   loro
popolazioni i diritti sociali specificati  in  questi  strumenti  per
migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere; 
Ricordando che la  Conferenza  ministeriale  dei  diritti  dell'uomo,
svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessita',  da
un lato di preservare il carattere indivisibile di  tutti  i  diritti
dell'uomo, a prescindere se civili, politici,  economici,  sociali  o
culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale
europea; 
Determinati, secondo  quanto  deciso  nella  Conferenza  ministeriale
riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare
il contenuto materiale della Carta, per tener  conto  in  particolare
dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua
adozione; 
Riconoscendo  l'utilita'  di  iscrivere  in  una  Carta   Modificata,
destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale  europea,  i
diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti  dal
Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti, 
Hanno convenuto quanto segue: 
Parte I 
Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno
con tutti i mezzi utili, a livello nazionale  ed  internazionale,  la
realizzazione di condizioni atte a  garantire  l'esercizio  effettivo
dei seguenti diritti e principi: 
1. Ogni persona deve avere la possibilita' di guadagnarsi la vita con
un lavoro liberamente intrapreso. 
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro. 
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene  sul
lavoro. 
4. Tutti i lavoratori  hanno  diritto  ad  un'equa  retribuzione  che
assicuri  a  loro  ed  alle  loro  famiglie  un   livello   di   vita
soddisfacente. 
5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di  associarsi
liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali  per
la tutela dei loro interessi economici, e sociali. 
6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto  di  negoziare
collettivamente. 
7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una  speciale  tutela
contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti. 
8. Le lavoratrici, in  caso  di  maternita',  hanno  diritto  ad  una
speciale protezione. 
9.  Ogni  persona  ha  diritto  ad  adeguati  mezzi  di  orientamento
professionale,  per  aiutarla  a   scegliere   una   professione   in
conformita' con le sue attitudini personali ed i suoi interessi. 
10.  Ogni  persona  ha  diritto  ad  adeguati  mezzi  di   formazione
professionale. 
11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le  misure  che  le
consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile. 
12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto  hanno  diritto  alla
sicurezza sociale. 
13.  Ogni  persona  sprovvista  di  risorse  sufficienti  ha  diritto
all'assistenza sociale e medica. 
14. Ogni  persona  ha  diritto  di  beneficiare  di  servizi  sociali
qualificati. 
15. Ogni persona portatrice di  handicap  ha  diritto  all'autonomia,
all'integrazione sociale  ed  alla  partecipazione  alla  vita  della
comunita'. 
16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale  della  societa',  ha
diritto ad un'adeguata tutela sociale,  giuridica  ed  economica  per
garantire il suo pieno sviluppo. 
17.  I  bambini  e  gli  adolescenti  hanno  diritto  ad  un'adeguata
protezione sociale, giuridica ed economica. 
18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto  di  esercitare  sul
territorio di un'altra Parte ogni attivita' a fini di lucro a parita'
di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte1 con  riserva  di
ogni limitazione  fondate  su  seri  motivi  di  natura  economica  o
sociale. 
19. I lavoratori migranti cittadini di una  delle  Parti  e  le  loro
famiglie  hanno  diritto  alla  protezione  ed   all'assistenza   sul
territorio di ogni altra Parte. 
20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parita' di  opportunita'  e
di  trattamento  in  materia  di  lavoro  e  di   professione   senza
discriminazioni fondate sul sesso. 
21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione
in seno all'impresa. 
22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione  ed
al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro
nell'impresa. 
23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale. 
24. Tutti i lavoratori  hanno  diritto  ad  una  tutela  in  caso  di
licenziamento. 
25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti  in
caso d'insolvenza del datore di lavoro. 
26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignita' sul lavoro. 
27. Tutte le persone che hanno  responsabilita'  di  famiglia  e  che
esercitano o  desiderano  esercitare  un'attivita'  lavorativa  hanno
diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto
possibile senza che vi siano conflitti  tra  il  loro  lavoro  e  gli
impegni familiari. 
28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una
tutela contro gli atti  suscettibili  di  recar  loro  pregiudizio  e
devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare  le  loro
funzioni. 
29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati
nelle procedure di licenziamenti collettivi. 
30.  Ogni  persona  ha  diritto  alla  protezione  dalla  poverta'  e
dall'emarginazione sociale. 
31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.