(Traduzione Parte II-art.10)
         Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale 
Per assicurare l'effettivo  esercizio  del  diritto  alla  formazione
professionale, le Parti s'impegnano: 
1 ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e
professionale di tutte le persone,  ivi  comprese  quelle  inabili  o
minorate, in consultazione con  le  organizzazioni  professionali  di
datori di lavoro  e  di  lavoratori,  fornendo  loro  dei  mezzi  che
consentano   l'accesso   all'insegnamento   tecnico   superiore    ed
all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle
attitudini individuali; 
2 ad assicurare o a favorire un sistema  di  apprendistato  ed  altri
sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro; 
3 ad adottare o a favorire, come opportuno: 
a provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione
professionale dei lavoratori adulti; 
b  provvedimenti  speciali  per  la  rieducazione  professionale  dei
lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o  da  nuovi
orientamenti del mercato del lavoro; 
4 ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di
riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data; 
5 ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi  previsti  mediante
le seguenti norme: 
a riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri; 
b concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati; 
c inclusione nel normale orario di  lavoro  del  tempo  destinato  ai
corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante
il lavoro su domanda del suo datore di lavoro; 
d garanzia, per mezzo di un adeguato controllo  ed  in  consultazione
con  le  organizzazioni  professionali  di  datori  di  lavoro  e  di
lavoratori, dell'efficacia del sistema di  apprendistato  e  di  ogni
altro sistema di formazione destinato ai giovani  lavoratori,  ed  in
generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.